Art. 43.
Il congresso regionale
1. Il congresso regionale e' costituito dall'assemblea delle/dei
delegate/i elette/i dai congressi delle federazioni ed e' convocato
dal Comitato Politico Regionale, d'intesa con la Direzione Nazionale,
entro tre mesi dallo svolgimento del congresso nazionale. Ove non
siano istituite federazioni e' costituito dall'assemblea di
tutte/tutti le/gli iscritte/i ed e' convocato di norma in
corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale.
2. Puo' essere convocato in via straordinaria per decisione
motivata dalla direzione nazionale o su decisione della maggioranza
delle/dei componenti del comitato regionale o su richiesta di almeno
un terzo delle/degli iscritte/i nella regione.
3. Il congresso regionale elegge il comitato politico regionale e
il collegio regionale di garanzia, stabilendone preventivamente la
composizione numerica.
4. Le/I segretarie/i di federazione fanno parte di diritto del
comitato politico regionale.