Art. 44.
Il congresso nazionale
1. Il congresso nazionale e' costituito dalle/dai delegate/i
elette/i dai congressi di federazione o di quelle/i elette/i ai sensi
dell'art. 43, primo comma, secondo capoverso, proporzionalmente
alle/agli iscritte/i.
2. E' convocato dal comitato politico nazionale almeno ogni tre
anni.
3. Puo' essere convocato in via straordinaria su deliberazione
del comitato politico nazionale o su richiesta motivata di comitati
politici federali, con voto a maggioranza delle/dei componenti, che
rappresentino almeno un terzo di tutte/i le/gli iscritte/i al
partito.
4. Con l'atto di convocazione si stabiliscono, anche, le norme
per lo svolgimento dei congressi a ogni livello.
5. Il congresso nazionale elegge il comitato politico nazionale,
stabilendone preventivamente la composizione numerica, e il collegio
nazionale di garanzia.
6. L'elezione del comitato politico nazionale deve avvenire in
modo tale che vi sia la percentuale del sessanta per cento di
rappresentanza territoriale.
7. Il congresso nazionale ha potere esclusivo in materia di
statuto e sue modifiche, esamina le proposte di carattere statutario
e decide su di esse con voto espresso a maggioranza. Il congresso
nazionale ha altresi' potere esclusivo in materia di definizione del
simbolo e della denominazione del partito.