Art. 53
Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di
professore emerito e di professore onorario delle universita'
1. L'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 111. - 1. Ai professori ordinari, entro due anni dalla data
di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, puo'
essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano
prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o piu'
universita', nel ruolo di professore di prima fascia e siano in
possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al
comma 1, ai professori ordinari, entro due anni dalla data di
collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, puo' essere
conferito il titolo di professore onorario qualora abbiano prestato
servizio per almeno quindici anni accademici presso una o piu'
universita'.
3. Il titolo di cui ai commi 1 e 2 e' conferito dal Ministro
dell'universita' e della ricerca su proposta del rettore, previa
deliberazione favorevole del Senato accademico e sentita la struttura
dove il professore ha prestato servizio.
4. Ai professori emeriti e ai professori onorari non possono
competere prerogative accademiche. L'elenco dei professori emeriti e
onorari e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ateneo».