Art. 53 
 
Semplificazione  della  procedura  di  conferimento  del  titolo   di
  professore emerito e di professore onorario delle universita' 
 
  1. L'articolo 111  del  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione
superiore, di cui al regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 111. - 1. Ai professori ordinari, entro due anni dalla data
di collocamento a riposo o di  accettazione  delle  dimissioni,  puo'
essere conferito il titolo  di  professore  emerito  qualora  abbiano
prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o piu'
universita', nel ruolo di professore  di  prima  fascia  e  siano  in
possesso  dei   requisiti   definiti   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
    2. Fatti salvi i requisiti definiti con  il  decreto  di  cui  al
comma 1, ai  professori  ordinari,  entro  due  anni  dalla  data  di
collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, puo' essere
conferito il titolo di professore onorario qualora  abbiano  prestato
servizio per almeno  quindici  anni  accademici  presso  una  o  piu'
universita'. 
    3. Il titolo di cui ai commi 1 e  2  e'  conferito  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca  su  proposta  del  rettore,  previa
deliberazione favorevole del Senato accademico e sentita la struttura
dove il professore ha prestato servizio. 
    4. Ai professori emeriti e  ai  professori  onorari  non  possono
competere prerogative accademiche. L'elenco dei professori emeriti  e
onorari e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ateneo».