Art. 54
Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei
regolamenti delle universita'
1. All'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole: «e i regolamenti di ateneo» sono
sostituite dalle seguenti: «, il regolamento generale di ateneo, il
regolamento per il trasferimento e la mobilita' interna dei docenti e
il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'» e la
parola: «Ministro» e' sostituita dalle seguenti: «Ministero»;
b) al comma 10:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministero
puo', per una sola volta, con proprio provvedimento, rinviare gli
statuti e i regolamenti di cui al comma 9 all'universita', indicando
le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito»;
2) al terzo periodo, la parola: «Ministro» e' sostituita dalle
seguenti: «Ministero»;
c) al comma 11, le parole: «nel Bollettino Ufficiale del
Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet
istituzionale delle universita'».
Note all'art. 54:
- Si riporta l'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n.
168, recante «Istituzione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica», cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Autonomia delle universita'). - 1. Le
universita' sono dotate di personalita' giuridica e, in
attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno
autonomia didattica, scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi
con propri statuti e regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti
dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla
legge, le universita' sono disciplinate, oltre che dai
rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme
legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa
l'applicabilita' di disposizioni emanate con circolare.
3. Le universita' svolgono attivita' didattica e
organizzano le relative strutture nel rispetto della
liberta' di insegnamento dei docenti e dei principi
generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti
didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi
gli statuti determinano i corsi di diploma, anche
effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea
e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri
per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di
dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.
4. Le universita' sono sedi primarie della ricerca
scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie
finalita' istituzionali, nel rispetto della liberta' di
ricerca dei docenti e dei ricercatori nonche'
dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I
singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del
rispettivo stato giuridico, nonche' le strutture di
ricerca:
a) accedono ai fondi destinati alla ricerca
universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del
presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
b) possono partecipare a programmi di ricerca
promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o
privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle
relative normative.
5. Le universita', in osservanza delle norme di cui
ai commi precedenti, provvedono all'istituzione,
organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche,
di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i
connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.
6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di
ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel
rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo
statuto.
7. L'autonomia finanziaria e contabile delle
universita' si esercita ai sensi dell'articolo 7.
8. La legge di attuazione dei principi di autonomia
di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti
dell'autonomia delle universita', quanto all'assunzione e
alla gestione del personale non docente.
9. Gli statuti, il regolamento generale di ateneo, il
regolamento per il trasferimento e la mobilita' interna dei
docenti e il regolamento di amministrazione finanza e
contabilita' sono deliberati dagli organi competenti
dell'universita' a maggioranza assoluta dei competenti.
Essi sono trasmessi al Ministero che, entro il
termine perentorio di sessanta giorni, esercita il
controllo di legittimita' e di merito nella forma della
richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi
sono emanati dal rettore.
10. Il Ministero puo', per una sola volta, con
proprio provvedimento, rinviare gli statuti e i regolamenti
di cui al comma 9 all'universita', indicando le norme
illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi
competenti dell'universita' possono non conformarsi ai
rilievi di legittimita' con deliberazione adottata dalla
maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai
rilievi di merito con deliberazione adottata dalla
maggioranza assoluta. In tal caso il Ministero puo'
ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di
giurisdizione amministrativa per i soli vizi di
legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia
stata raggiunta, le norme contestate non possono essere
emanate.
11. Gli statuti delle universita' sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel sito internet
istituzionale delle universita'.»