Art. 54 
 
Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti  e  dei
                    regolamenti delle universita' 
 
  1. All'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9, le  parole:  «e  i  regolamenti  di  ateneo»  sono
sostituite dalle seguenti: «, il regolamento generale di  ateneo,  il
regolamento per il trasferimento e la mobilita' interna dei docenti e
il regolamento di  amministrazione,  finanza  e  contabilita'»  e  la
parola: «Ministro» e' sostituita dalle seguenti: «Ministero»; 
    b) al comma 10: 
      1) il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Il  Ministero
puo', per una sola volta, con  proprio  provvedimento,  rinviare  gli
statuti e i regolamenti di cui al comma 9 all'universita',  indicando
le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito»; 
      2) al terzo periodo, la parola: «Ministro» e' sostituita  dalle
seguenti: «Ministero»; 
    c)  al  comma  11,  le  parole:  «nel  Bollettino  Ufficiale  del
Ministero»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel  sito   internet
istituzionale delle universita'». 
 
          Note all'art. 54: 
              - Si riporta l'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n.
          168, recante «Istituzione del Ministero dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica»,  cosi'   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  6  (Autonomia  delle  universita').  -  1.  Le
          universita' sono dotate di  personalita'  giuridica  e,  in
          attuazione  dell'articolo  33  della  Costituzione,   hanno
          autonomia    didattica,     scientifica,     organizzativa,
          finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi
          con propri statuti e regolamenti. 
                2. Nel rispetto dei principi di  autonomia  stabiliti
          dall'articolo 33 della  Costituzione  e  specificati  dalla
          legge, le universita'  sono  disciplinate,  oltre  che  dai
          rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente  da  norme
          legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa
          l'applicabilita' di disposizioni emanate con circolare. 
                3. Le  universita'  svolgono  attivita'  didattica  e
          organizzano  le  relative  strutture  nel  rispetto   della
          liberta'  di  insegnamento  dei  docenti  e  dei   principi
          generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti
          didattici universitari. Nell'osservanza di questi  principi
          gli  statuti  determinano  i  corsi   di   diploma,   anche
          effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea
          e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri
          per  l'attivazione  dei  corsi   di   perfezionamento,   di
          dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. 
                4. Le universita' sono sedi  primarie  della  ricerca
          scientifica e operano, per la realizzazione  delle  proprie
          finalita' istituzionali, nel  rispetto  della  liberta'  di
          ricerca   dei   docenti   e   dei    ricercatori    nonche'
          dell'autonomia di ricerca delle strutture  scientifiche.  I
          singoli  docenti  e  ricercatori,  secondo  le  norme   del
          rispettivo  stato  giuridico,  nonche'  le   strutture   di
          ricerca: 
                  a)  accedono  ai  fondi  destinati   alla   ricerca
          universitaria, ai sensi dell'articolo 65  del  decreto  del
          presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
                  b)  possono  partecipare  a  programmi  di  ricerca
          promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o
          privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle
          relative normative. 
                5. Le universita', in osservanza delle norme  di  cui
          ai   commi    precedenti,    provvedono    all'istituzione,
          organizzazione e funzionamento delle strutture  didattiche,
          di ricerca e di  servizio,  anche  per  quanto  concerne  i
          connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione. 
                6. I  regolamenti  di  ateneo  e  quelli  interni  di
          ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel
          rispetto dei principi e  delle  procedure  stabiliti  dallo
          statuto. 
                7.  L'autonomia   finanziaria   e   contabile   delle
          universita' si esercita ai sensi dell'articolo 7. 
                8. La legge di attuazione dei principi  di  autonomia
          di cui al presente articolo  stabilisce  termini  e  limiti
          dell'autonomia delle universita', quanto  all'assunzione  e
          alla gestione del personale non docente. 
                9. Gli statuti, il regolamento generale di ateneo, il
          regolamento per il trasferimento e la mobilita' interna dei
          docenti e  il  regolamento  di  amministrazione  finanza  e
          contabilita'  sono  deliberati  dagli   organi   competenti
          dell'universita' a maggioranza assoluta dei competenti. 
                Essi  sono  trasmessi  al  Ministero  che,  entro  il
          termine  perentorio  di  sessanta   giorni,   esercita   il
          controllo di legittimita' e di  merito  nella  forma  della
          richiesta motivata di riesame. In assenza di  rilievi  essi
          sono emanati dal rettore. 
                10. Il  Ministero  puo',  per  una  sola  volta,  con
          proprio provvedimento, rinviare gli statuti e i regolamenti
          di cui al  comma  9  all'universita',  indicando  le  norme
          illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli  organi
          competenti  dell'universita'  possono  non  conformarsi  ai
          rilievi di legittimita' con  deliberazione  adottata  dalla
          maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti,  ovvero  ai
          rilievi  di  merito  con   deliberazione   adottata   dalla
          maggioranza  assoluta.  In  tal  caso  il  Ministero   puo'
          ricorrere contro l'atto emanato dal  rettore,  in  sede  di
          giurisdizione   amministrativa   per   i   soli   vizi   di
          legittimita'. Quando la  maggioranza  qualificata  non  sia
          stata raggiunta, le norme  contestate  non  possono  essere
          emanate. 
                11. Gli statuti  delle  universita'  sono  pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel  sito  internet
          istituzionale delle universita'.»