Art. 55 
 
Semplificazione  della  procedura  di  riconoscimento  dei   Consorzi
                            universitari 
 
  1. All'articolo 61 del  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione
superiore, di cui al regio decreto 31  agosto  1933,  n.  1592,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo  comma,  le  parole:  «personalita'  giuridica»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «personalita'  giuridica   di   diritto
pubblico con decreto del Ministro»; 
    b)  al  secondo  comma,  dopo  la  parola:  «funzionamento»  sono
aggiunte le seguenti: «, approvato dal Ministero  in  sede  di  prima
adozione e per le successive modifiche»; 
    c) il terzo comma e' abrogato. 
 
          Note all'art. 55: 
              - Si riporta l'articolo 61, del regio decreto 31 agosto
          1933, n.1592, recante «Approvazione del testo  unico  delle
          leggi sull'istruzione  superiore»,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 61. Ai Consorzi  universitari  e'  riconosciuta
          personalita' giuridica di diritto pubblico con decreto  del
          Ministro. 
                Ciascun Consorzio e' costituito  con  la  convenzione
          che  determina  i  rapporti  fra  gli  Enti  e  i   privati
          partecipanti al Consorzio stesso, ed ha uno statuto che  ne
          regola l'ordinamento  e  il  funzionamento,  approvato  dal
          Ministero in sede di prima adozione  e  per  le  successive
          modifiche.»