Art. 55
Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi
universitari
1. All'articolo 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «personalita' giuridica» sono
sostituite dalle seguenti: «personalita' giuridica di diritto
pubblico con decreto del Ministro»;
b) al secondo comma, dopo la parola: «funzionamento» sono
aggiunte le seguenti: «, approvato dal Ministero in sede di prima
adozione e per le successive modifiche»;
c) il terzo comma e' abrogato.
Note all'art. 55:
- Si riporta l'articolo 61, del regio decreto 31 agosto
1933, n.1592, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi sull'istruzione superiore», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 61. Ai Consorzi universitari e' riconosciuta
personalita' giuridica di diritto pubblico con decreto del
Ministro.
Ciascun Consorzio e' costituito con la convenzione
che determina i rapporti fra gli Enti e i privati
partecipanti al Consorzio stesso, ed ha uno statuto che ne
regola l'ordinamento e il funzionamento, approvato dal
Ministero in sede di prima adozione e per le successive
modifiche.»