Art. 56 
 
Semplificazione  della  procedura  di  designazione  e   nomina   dei
  rappresentanti del Ministero dell'universita' e della  ricerca  nei
  collegi dei revisori dei conti delle universita', delle istituzioni
  dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei  consorzi
  universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie 
 
  1. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo, i rappresentanti
del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  nei  collegi  dei
revisori dei conti delle  universita',  delle  istituzioni  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari
e interuniversitari e delle fondazioni universitarie sono scelti  tra
gli iscritti in un elenco tenuto dal predetto Ministero, in  possesso
di requisiti professionali adeguati per l'espletamento  dell'incarico
e stabiliti,  nel  rispetto  del  diritto  dell'Unione  europea,  con
decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca.  In  sede  di
prima applicazione, nelle more dell'adozione  del  suddetto  decreto,
sono  designati  e  nominati  i  soggetti   che   svolgono   funzioni
dirigenziali presso il predetto Ministero nonche'  i  dipendenti  del
Ministero che, alla data di entrata in vigore della  presente  legge,
ricoprono incarichi di componente presso i collegi di cui al presente
comma. Sono fatte salve le designazioni e  le  nomine  del  Ministero
dell'universita' e della  ricerca  effettuate  antecedentemente  alla
data di entrata in vigore della presente legge.