Art. 57
Norma di interpretazione autentica relativa ai compensi spettanti al
presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle
istituzioni dell'AFAM
1. Il comma 342 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, si interpreta nel senso che i compensi ivi previsti sono
riconosciuti al presidente e ai componenti del consiglio di
amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica senza le limitazioni previste dall'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il conferimento
di incarichi da parte di amministrazioni pubbliche a persone
collocate in quiescenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli
14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Note all'art. 57:
- Si riporta il comma 342 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)»:
«342. A decorrere dall'anno 2022, il rimborso delle
spese sostenute, i compensi e le indennita' spettanti al
presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di
amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508, sono determinati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico
dei bilanci delle suddette istituzioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario»:
«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - (omissis). - 9. E' fatto divieto alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonche' alle
pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 nonche' alle autorita' indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza
a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in
quiescenza. Alle suddette amministrazioni e', altresi',
fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi
dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo
delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti
e societa' da esse controllati, ad eccezione dei componenti
delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o
titolari degli organi elettivi degli enti di cui
all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le
collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque
consentiti a titolo gratuito. ((Per i soli incarichi
dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita', la
durata non puo' essere superiore a due anni, non
prorogabili ne' rinnovabili, presso ciascuna
amministrazione)). Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si
applica ai soggetti di cui al presente comma al
raggiungimento del settantesimo anno di eta'.»
- Si riporta il comma 489 dell'articolo 1 della legge
27, dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2014)»:
«489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti
pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche,
le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco
ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non
possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che,
sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite
fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei
trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono
compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche
elettive.
Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso
fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli
organi costituzionali applicano i principi di cui al
presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.»
- Si riporta il testo degli articoli 14, comma 3, e
14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi). - (omissis). - 3. La pensione di cui
al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno
di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei
requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i
redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di
quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite
di 5.000 euro lordi annui.»
«Art. 14.1 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile). -
(omissis). - 3. La pensione di cui al comma 1 non e'
cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della
pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da
lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli
derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di
5.000 euro lordi annui.»