Art. 57 
 
Norma di interpretazione autentica relativa ai compensi spettanti  al
  presidente e ai componenti del consiglio di  amministrazione  delle
  istituzioni dell'AFAM 
 
  1. Il comma 342 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, si interpreta  nel  senso  che  i  compensi  ivi  previsti  sono
riconosciuti  al  presidente  e  ai  componenti  del   consiglio   di
amministrazione delle  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica senza le limitazioni previste  dall'articolo  5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il conferimento
di  incarichi  da  parte  di  amministrazioni  pubbliche  a   persone
collocate in quiescenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli  articoli
14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
 
          Note all'art. 57: 
              - Si riporta il comma 342 dell'articolo 1  della  legge
          23 dicembre 2014, n.  190,  recante  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015)»: 
                «342. A decorrere dall'anno 2022, il  rimborso  delle
          spese sostenute, i compensi e le  indennita'  spettanti  al
          presidente, al direttore e ai componenti del  consiglio  di
          amministrazione  delle  istituzioni  dell'alta   formazione
          artistica, musicale e  coreutica,  di  cui  alla  legge  21
          dicembre 1999, n. 508, sono  determinati  con  decreto  del
          Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a  carico
          dei bilanci delle suddette istituzioni.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  9,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 7 agosto  2012  n.  135,  recante
          «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario»: 
                «Art.  5  (Riduzione   di   spese   delle   pubbliche
          amministrazioni). - (omissis). - 9. E' fatto  divieto  alle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo  n.  165  del  2011,  nonche'  alle
          pubbliche  amministrazioni  inserite  nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31  dicembre
          2009,  n.  196  nonche'  alle  autorita'  indipendenti  ivi
          inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
          (Consob) di attribuire incarichi di studio e di  consulenza
          a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati  in
          quiescenza. Alle  suddette  amministrazioni  e',  altresi',
          fatto divieto di conferire ai medesimi  soggetti  incarichi
          dirigenziali o direttivi o cariche  in  organi  di  governo
          delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli  enti
          e societa' da esse controllati, ad eccezione dei componenti
          delle giunte degli enti territoriali  e  dei  componenti  o
          titolari  degli  organi  elettivi   degli   enti   di   cui
          all'articolo 2, comma 2-bis, del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n.  125.  Gli  incarichi,  le  cariche  e  le
          collaborazioni di cui ai periodi precedenti  sono  comunque
          consentiti  a  titolo  gratuito.  ((Per  i  soli  incarichi
          dirigenziali e direttivi, ferma restando la  gratuita',  la
          durata  non  puo'  essere  superiore  a   due   anni,   non
          prorogabili    ne'     rinnovabili,     presso     ciascuna
          amministrazione)).  Devono  essere  rendicontati  eventuali
          rimborsi  di  spese,   corrisposti   nei   limiti   fissati
          dall'organo  competente  dell'amministrazione  interessata.
          Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
          presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per  le
          fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto  legislativo
          29 giugno 1996, n. 367, e di cui  alla  legge  11  novembre
          2003, n. 310, il divieto di conferimento  di  incarichi  si
          applica  ai  soggetti  di  cui   al   presente   comma   al
          raggiungimento del settantesimo anno di eta'.» 
              - Si riporta il comma 489 dell'articolo 1  della  legge
          27, dicembre 2013, n. 147,  recante  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2014)»: 
                «489.  Ai  soggetti  gia'  titolari  di   trattamenti
          pensionistici erogati da gestioni previdenziali  pubbliche,
          le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco
          ISTAT di cui  all'articolo  1,  comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n.  196,  e  successive  modificazioni,  non
          possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi  che,
          sommati al trattamento pensionistico,  eccedano  il  limite
          fissato  ai  sensi  dell'articolo  23-ter,  comma  1,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214.  Nei
          trattamenti pensionistici di cui  al  presente  comma  sono
          compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche
          elettive. 
                Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso
          fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli
          organi  costituzionali  applicano  i  principi  di  cui  al
          presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.» 
              - Si riporta il testo degli articoli  14,  comma  3,  e
          14.1, comma 3, del decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,
          recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  reddito  di
          cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: 
                «Art. 14  (Disposizioni  in  materia  di  accesso  al
          trattamento di pensione con almeno 62 anni  di  eta'  e  38
          anni di contributi). - (omissis). - 3. La pensione  di  cui
          al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal  primo  giorno
          di decorrenza della pensione e fino  alla  maturazione  dei
          requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia,  con  i
          redditi da lavoro dipendente o autonomo,  ad  eccezione  di
          quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite
          di 5.000 euro lordi annui.» 
                «Art. 14.1 (Disposizioni in  materia  di  accesso  al
          trattamento   di   pensione   anticipata   flessibile).   -
          (omissis). - 3. La pensione  di  cui  al  comma  1  non  e'
          cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della
          pensione  e  fino  alla  maturazione  dei   requisiti   per
          l'accesso alla pensione di  vecchiaia,  con  i  redditi  da
          lavoro  dipendente  o  autonomo,  ad  eccezione  di  quelli
          derivanti da lavoro autonomo  occasionale,  nel  limite  di
          5.000 euro lordi annui.»