Art. 31 
 
                     Norme generali e di rinvio 
 
  1. Nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione  dei  contratti
pubblici, il Corpo opera  nel  rispetto  delle  norme  comunitarie  e
nazionali che disciplinano la materia. 
  2. Alle procedure di scelta del  contraente  e  di  esecuzione  dei
contratti provvedono le stazioni appaltanti del Corpo,  nel  rispetto
del grado di qualificazione conseguito. 
  3. Nel caso di permuta, ai sensi  dell'articolo  2133  del  decreto
legislativo n. 66 del 2010, il valore  dei  materiali  e'  portato  a
scomputo del prezzo del bene o del servizio da acquisire. 
  4. Il Comandante generale, sulla base dei  poteri  di  impegno  dei
fondi per la realizzazione dei  programmi  di  spesa,  inerenti  alle
risorse finanziarie  assegnate  al  Corpo  e  all'acquisizione  delle
entrate: 
    a) attribuisce, tenendo conto dei profili tecnici e professionali
rapportati al settore, alla natura  e  all'oggetto  delle  attivita',
specifiche competenze e correlate responsabilita' alle  articolazioni
del Comando generale e all'organizzazione periferica  in  materia  di
pianificazione   e   programmazione    finanziaria,    progettazione,
affidamento ed esecuzione dei contratti; 
    b) disciplina l'espletamento dell'attivita' negoziale, in ragione
dei seguenti criteri: 
      1)  distinzione  tra  funzioni  decisionali  di   indirizzo   e
controllo e amministrative di attuazione delle decisioni assunte e di
gestione delle relative risorse; 
      2)  semplificazione   e   standardizzazione   delle   procedure
negoziali; 
      3) natura e importo dell'atto negoziale. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2133  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art. 2133 (Permute). - 1. Per il contenimento  delle
          relative   spese    di    potenziamento,    ammodernamento,
          manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in
          dotazione,  la  facolta'  di  cui  all'articolo   545,   di
          stipulare,  nei  termini  ivi  contemplati,  convenzioni  e
          contratti aventi ad  oggetto  la  permuta  di  materiali  o
          prestazioni con soggetti pubblici e privati  compete  anche
          al  Corpo  della  Guardia  di  finanza.  A  tale  fine   si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
          regolamento, a norma del comma 2 dell'articolo 545.».