Art. 31
Norme generali e di rinvio
1. Nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei contratti
pubblici, il Corpo opera nel rispetto delle norme comunitarie e
nazionali che disciplinano la materia.
2. Alle procedure di scelta del contraente e di esecuzione dei
contratti provvedono le stazioni appaltanti del Corpo, nel rispetto
del grado di qualificazione conseguito.
3. Nel caso di permuta, ai sensi dell'articolo 2133 del decreto
legislativo n. 66 del 2010, il valore dei materiali e' portato a
scomputo del prezzo del bene o del servizio da acquisire.
4. Il Comandante generale, sulla base dei poteri di impegno dei
fondi per la realizzazione dei programmi di spesa, inerenti alle
risorse finanziarie assegnate al Corpo e all'acquisizione delle
entrate:
a) attribuisce, tenendo conto dei profili tecnici e professionali
rapportati al settore, alla natura e all'oggetto delle attivita',
specifiche competenze e correlate responsabilita' alle articolazioni
del Comando generale e all'organizzazione periferica in materia di
pianificazione e programmazione finanziaria, progettazione,
affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) disciplina l'espletamento dell'attivita' negoziale, in ragione
dei seguenti criteri:
1) distinzione tra funzioni decisionali di indirizzo e
controllo e amministrative di attuazione delle decisioni assunte e di
gestione delle relative risorse;
2) semplificazione e standardizzazione delle procedure
negoziali;
3) natura e importo dell'atto negoziale.
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 2133 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 2133 (Permute). - 1. Per il contenimento delle
relative spese di potenziamento, ammodernamento,
manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in
dotazione, la facolta' di cui all'articolo 545, di
stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e
contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o
prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche
al Corpo della Guardia di finanza. A tale fine si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento, a norma del comma 2 dell'articolo 545.».