Art. 32
Capitolati d'oneri
1. Il Corpo predispone propri capitolati d'oneri, generali o
speciali, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Consiglio di Stato, ovvero puo' avvalersi dei
capitolati d'oneri, generali o speciali, in vigore presso altre Forze
armate.
2. I capitolati d'oneri, che fanno parte integrante dei contratti,
possono non essere allegati ai contratti medesimi, purche' di essi se
ne dichiari la conoscenza nel testo contrattuale.
3. Ove non esistono capitolati d'oneri speciali, le condizioni sono
contenute nei relativi contratti.
4. Le specifiche tecniche per ogni singolo bene o servizio sono
indicate nel contratto o nella documentazione tecnica ad esso
allegata. Tali specificazioni possono pero' essere omesse, in tutto o
in parte, quando nel contratto stesso e' stabilito che l'accettazione
della provvista debba avvenire in base al campione approvato dal
Corpo.
5. Nei capitolati d'oneri o, in mancanza, nei contratti puo' essere
prevista, a norma del libro IV, titolo VIII, capo I, del codice di
procedura civile, la clausola compromissoria per la soluzione delle
eventuali controversie non risolte in via amministrativa.