Art. 32 
 
                         Capitolati d'oneri 
 
  1. Il  Corpo  predispone  propri  capitolati  d'oneri,  generali  o
speciali, approvati con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Consiglio di Stato,  ovvero  puo'  avvalersi  dei
capitolati d'oneri, generali o speciali, in vigore presso altre Forze
armate. 
  2. I capitolati d'oneri, che fanno parte integrante dei  contratti,
possono non essere allegati ai contratti medesimi, purche' di essi se
ne dichiari la conoscenza nel testo contrattuale. 
  3. Ove non esistono capitolati d'oneri speciali, le condizioni sono
contenute nei relativi contratti. 
  4. Le specifiche tecniche per ogni singolo  bene  o  servizio  sono
indicate  nel  contratto  o  nella  documentazione  tecnica  ad  esso
allegata. Tali specificazioni possono pero' essere omesse, in tutto o
in parte, quando nel contratto stesso e' stabilito che l'accettazione
della provvista debba avvenire in  base  al  campione  approvato  dal
Corpo. 
  5. Nei capitolati d'oneri o, in mancanza, nei contratti puo' essere
prevista, a norma del libro IV, titolo VIII, capo I,  del  codice  di
procedura civile, la clausola compromissoria per la  soluzione  delle
eventuali controversie non risolte in via amministrativa.