Art. 33 
 
             Programmazione dell'attivita' contrattuale 
 
  1. La programmazione pluriennale dei lavori  e  degli  acquisti  di
beni e  servizi  del  Corpo  e'  redatta  annualmente  dai  dirigenti
individuati con determinazione  del  Comandante  generale,  i  quali,
provvedono alla relativa pubblicazione ai sensi  di  quanto  previsto
dal codice dei contratti pubblici.