Art. 35
Competenze delle stazioni appaltanti
1. Ai dirigenti individuati con determinazione del Comandante
generale, sono attribuite le seguenti competenze, oltre a quella
stabilita dall'articolo 34:
a) l'adozione della decisione di contrarre con individuazione
della procedura di affidamento e dei criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte e nomina del responsabile unico
del progetto;
b) l'adozione del bando di gara, ove previsto;
c) la nomina delle commissioni giudicatrici e delle commissioni
di collaudo o di verifica di conformita';
d) l'approvazione della proposta di aggiudicazione;
e) la nomina del direttore dell'esecuzione contrattuale e degli
eventuali assistenti;
f) l'adozione del decreto di applicazione delle eventuali penali;
g) l'adozione del decreto di recesso o di risoluzione del
contratto e l'approvazione delle modifiche contrattuali e
l'autorizzazione alla proroga o alla sospensione dei termini
contrattuali.