Art. 35 
 
                Competenze delle stazioni appaltanti 
 
  1. Ai  dirigenti  individuati  con  determinazione  del  Comandante
generale, sono attribuite le  seguenti  competenze,  oltre  a  quella
stabilita dall'articolo 34: 
    a) l'adozione della decisione  di  contrarre  con  individuazione
della procedura di affidamento  e  dei  criteri  di  selezione  degli
operatori economici e delle offerte e nomina del  responsabile  unico
del progetto; 
    b) l'adozione del bando di gara, ove previsto; 
    c) la nomina delle commissioni giudicatrici e  delle  commissioni
di collaudo o di verifica di conformita'; 
    d) l'approvazione della proposta di aggiudicazione; 
    e) la nomina del direttore dell'esecuzione contrattuale  e  degli
eventuali assistenti; 
    f) l'adozione del decreto di applicazione delle eventuali penali; 
    g) l'adozione  del  decreto  di  recesso  o  di  risoluzione  del
contratto   e   l'approvazione   delle   modifiche   contrattuali   e
l'autorizzazione  alla  proroga  o  alla  sospensione   dei   termini
contrattuali.