Art. 22 
 
Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria  e  concorrenza
  per  l'attuazione  della  Riforma  1.3   «Rafforzare   l'efficienza
  dell'infrastruttura ferroviaria  in  Italia»  della  Missione  3  -
  Componente 1 del PNRR 
  1. Al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti
trasmette contestualmente alle competenti  Commissioni  parlamentari,
alla  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8   del   decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  nonche'  all'Autorita'   di
regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del  ((decreto-legge
6 dicembre)) 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del
contratto  di  programma  di  cui  all'articolo  15,   un   documento
strategico,  con  durata  almeno  decennale,   denominato   Documento
strategico pluriennale della mobilita' (DSPM). Il DSPM definisce  gli
indirizzi strategici di lungo termine per lo sviluppo della rete,  la
mobilita' di passeggeri e  merci  per  ferrovia,  la  promozione  del
trasporto multimodale e la  piena  integrazione  delle  esigenze  del
settore  industriale  e  dei  poli  logistici  nella   pianificazione
infrastrutturale ((e contiene:)) 
          a) l'illustrazione delle esigenze in materia  di  mobilita'
di passeggeri e merci per ferrovia; 
          b) le attivita' per la  gestione  e  il  rafforzamento  del
livello di presidio manutentivo della rete; 
          c)  l'individuazione  dei  criteri  di  valutazione   della
sostenibilita' ambientale, economica e sociale degli interventi  e  i
necessari standard di sicurezza e di  resilienza  dell'infrastruttura
ferroviaria  nazionale  anche  con  riferimento  agli   effetti   dei
cambiamenti climatici; 
          d) la descrizione  degli  assi  strategici  in  materia  di
mobilita' ferroviaria, con particolare riferimento a: 
          1)  programmi  di   sicurezza   e   di   resilienza   delle
infrastrutture, anche ((in ottemperanza  a))  specifici  obblighi  di
legge; 
          2) programmi  di  sviluppo  tecnologico  per  aumentare  la
capacita' e migliorare le prestazioni con riferimento alla  rete  del
Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo  e  secondo
livello; 
          3)  interventi   prioritari   sulle   direttrici,   nonche'
interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale; 
          4) attivita' relative al fondo per la  progettazione  degli
interventi e le relative indicazioni di priorita' strategica; 
          5) individuazione delle priorita' strategiche  relative  ai
collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti; 
          6)  localizzazione  degli  interventi,  con  la   specifica
indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in
conformita' ((agli obiettivi)) di cui all'articolo  7-bis,  comma  2,
del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; 
          e) le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle
innovazioni tecnologiche e ambientali; 
          f) la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione  e  i
servizi per l'infrastruttura ferroviaria; 
          g) le metodologie di valutazione  degli  investimenti,  con
particolare riferimento alla sostenibilita' ambientale  e  sociale  e
all'accessibilita' per le persone con disabilita'; 
          h) la definizione della strategia nazionale pluriennale  di
pianificazione degli  investimenti  infrastrutturali,  recante  delle
priorita'  di  investimento   per   la   promozione   del   trasporto
multimodale, anche finalizzato alla connessione delle principali aree
industriali e dei nodi logistici alla rete di trasporto.»; 
      2) al comma 7-bis,  le  parole:  «si  esprimono  sul  documento
strategico nel termine di trenta giorni  dalla  sua  ricezione»  sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' l'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti di cui all'articolo 37  del  ((decreto-legge  6  dicembre))
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011,  n.  214,  quest'ultima  in  relazione  alla   coerenza   degli
investimenti previsti con le esigenze del mercato raccolte mediante i
meccanismi  di  coordinamento  di  cui  all'articolo  7-sexies  della
direttiva 2012/34/UE ((del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
novembre 2012)), si esprimono sul DSPM di cui al comma 7 nel  termine
di trenta giorni dalla sua ricezione» e le parole:  «Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
    b) all'articolo 15: 
      1) al comma 1: 
        1.1) al secondo periodo, le parole: «per  l'attuazione  delle
strategie di  sviluppo  sostenibile  dell'infrastruttura  ferroviaria
nazionale come individuate  nel  documento  di  cui  all'articolo  1,
((comma 7, e per definire»)) sono sostituite dalle seguenti:  «((sono
redatti in coerenza)) con gli obiettivi del DSPM di cui  all'articolo
1,  comma  7,  assicurando  la  piena  conformita'   alla   direttiva
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21  novembre
2012, ((e definiscono))»; 
        1.2) dopo il secondo periodo ((e' inserito il seguente)): «Il
contratto di programma contiene altresi' gli  obiettivi  intermedi  e
finali  e  i  traguardi  intermedi  e  finali,  espressi  in  termini
quantitativi o qualitativi, da conseguire entro le scadenze temporali
stabilite((, e gli indicatori di performance)) nonche' i  criteri  di
qualita', stabiliti in conformita' con quanto previsto  dall'allegato
V alla direttiva 2012/34/UE.»; 
        1.3) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:  «Per  le
finalita'  di  cui  al  terzo  periodo,   nonche'   ai   fini   della
programmazione della spesa degli investimenti ferroviari previsti dal
contratto di programma, il gestore  trasmette  il  cronoprogramma  di
spesa   e   procedurale   degli   interventi   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia  e  delle
finanze.»; 
        2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
          «4-bis.  Il  gestore  dell'infrastruttura  assicura  che  i
sistemi di incentivazione della parte variabile  della  remunerazione
del proprio management, in conformita' all'articolo 7,  paragrafo  4,
della  direttiva  2012/34/UE,  tengano  obbligatoriamente  conto  del
raggiungimento degli obiettivi intermedi e  finali  e  dei  traguardi
intermedi e finali, nonche'  dei  risultati  ottenuti  rispetto  agli
indicatori di performance definiti  nel  contratto  di  programma  ai
sensi del comma 1. Al fine di garantire la  trasparenza,  il  gestore
da' evidenza dei  criteri  e  delle  modalita'  di  applicazione  dei
predetti sistemi di incentivazione nell'ambito del  proprio  bilancio
di esercizio.»; 
        3) al comma 5: 
          3.1) al primo periodo, le parole: «del documento strategico
di cui all'articolo 1, comma 7, e» sono soppresse; 
          3.2) al secondo periodo, dopo le parole:  «Il  piano»  sono
inserite le seguenti: «e' redatto ((in coerenza)) con il DSPM di  cui
all'articolo 1, comma 7, assicura la piena conformita' alla direttiva
2012/34/UE e»; 
        4) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
          «5-bis. L'Autorita' di regolazione dei trasporti individua,
d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per
i profili finanziari, sentito  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, gli indicatori di performance e i criteri di qualita' di cui
al comma 1. La medesima Autorita'  monitora  il  conseguimento  degli
obiettivi intermedi e finali ((e dei traguardi)) intermedi e  finali,
nonche' l'adempimento degli indicatori di performance e  dei  criteri
di qualita' contenuti nel contratto di programma. 
          5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti((, di concerto, per i profili finanziari, con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze)),  sono  definite  le  modalita'  di
rendicontazione e verifica del raggiungimento degli  obiettivi  e  la
conseguente  attivazione  del  circuito  finanziario   ((nonche'   le
penalita' da applicare a  carico  del  gestore  in  caso  di  mancato
conseguimento.)) 
          5-quater. I progetti di fattibilita' tecnica  ed  economica
relativi agli interventi infrastrutturali di sviluppo ferroviario, di
importo pari o superiore a  50  milioni  di  euro,  da  inserire  nel
contratto di programma, sono integrati da  un'analisi  costi-benefici
la cui valutazione e' svolta dall'Unita' di  missione  per  il  Piano
nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, in conformita' con le principali linee guida europee
e  con  i  parametri  internazionali  di  confronto  per  le  diverse
categorie  di   investimenti   infrastrutturali   ferroviari.   Prima
dell'adozione del contratto di programma, i progetti di cui al  primo
periodo, ((corredati della)) relativa  analisi  costi-benefici,  sono
pubblicati ((nel sito)) internet istituzionale  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'acquisizione di eventuali
contributi o segnalazioni, da trasmettere entro trenta  giorni  dalla
data di pubblicazione.». 
  2. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: 
    «n-bis) con particolare  riferimento  ai  contratti  di  servizio
pubblico nel settore ferroviario, a monitorare e a  esprimere  pareri
sull'individuazione e  l'aggiudicazione  dei  contratti  di  servizio
pubblico aventi ad oggetto gli affidamenti diretti e in house  e  gli
affidamenti a operatori interni,  nonche'  sull'individuazione  della
dimensione ottimale di lotti efficienti all'interno e tra  i  confini
regionali.». 
  3. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 9: 
      1) al comma 1, le parole: «procedure di gara»  sono  sostituite
dalle seguenti: «procedure di affidamento ammesse dall'ordinamento»; 
      2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
        «1-bis. Le regioni a statuto ordinario, le regioni a  statuto
speciale e le province autonome di Trento e di  Bolzano  trasmettono,
contestualmente alle attestazioni di cui al comma 1, all'Osservatorio
di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, i calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per
i servizi di trasporto ferroviario regionale sul  proprio  territorio
relativi ai contratti in scadenza, secondo il  modello  definito  con
decreto  direttoriale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti.  L'Osservatorio  di  cui  al  primo  periodo  analizza   i
calendari pervenuti al fine di identificare eventuali e significative
sovrapposizioni temporali tra le procedure programmate,  suscettibili
di incidere  negativamente  sullo  sviluppo  di  un  efficace  regime
concorrenziale, e promuove il  coordinamento  tra  le  regioni  e  le
province  autonome   interessate   ((ai   fini   di   un   adeguato))
scaglionamento temporale delle procedure di gara. I calendari di  cui
al   primo   periodo,   eventualmente   rimodulati   all'esito    del
coordinamento di cui al secondo periodo, sono pubblicati ((nel sito))
internet istituzionale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti entro i successivi due mesi. I calendari pubblicati  recano
altresi'  evidenza  delle  eventuali  sovrapposizioni  temporali  non
risolte in sede di coordinamento,  per  le  opportune  determinazioni
degli enti concedenti. In sede di prima applicazione  della  presente
disposizione,  i  calendari   recano   evidenza   dell'elenco   degli
affidamenti programmati fino all'anno 2033 e all'aggiornamento  degli
stessi si provvede con le  comunicazioni  annuali  di  cui  al  primo
periodo. ((Le amministrazioni interessate  provvedono  all'attuazione
del presente comma)) nell'ambito delle risorse umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; 
      3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Le amministrazioni  aggiudicatrici,  nel  quadro  dei
contratti di servizio pubblico vigenti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione,  promuovono,  nei  limiti  in  cui  tale
facolta' sia consentita dalle disposizioni dei contratti medesimi, lo
scorporo di lotti o servizi parziali, al fine di  procedere  al  loro
affidamento tramite procedure competitive.»; 
      b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: 
        «Art. 9-bis (Disposizioni in materia  di  servizi  ferroviari
intercity). - 1.  Ai  servizi  ((ferroviari))  intercity  oggetto  di
affidamento diretto, affidamento in house o affidamento  a  operatori
interni, si applicano i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del
decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. La proroga di contratti
di obblighi di servizio  pubblico  relativi  ai  servizi  di  cui  al
presente articolo, debitamente motivata in conformita' al regolamento
(CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  23
ottobre 2007, e' soggetta ai principi e agli obblighi di  trasparenza
per gli affidamenti in house  di  cui  all'articolo  31  del  decreto
legislativo n. 201 del 2022. 
        2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia la
procedura competitiva per l'affidamento  dei  contratti  di  servizio
pubblico   relativi   ai   servizi   ferroviari   intercity,   previa
ridefinizione  dell'ambito  dei  servizi,  condotta  sulla  base   di
un'analisi di mercato (market test), conformemente  alle  metodologie
stabilite  dall'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti   e   agli
orientamenti interpretativi della Commissione europea concernenti  il
regolamento (CE) n. 1370/2007. I contratti di servizio sono suddivisi
in lotti appropriati  e  contendibili,  secondo  i  criteri  definiti
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti. 
        Art. 9-ter (Valutazioni economiche e finanziarie nei  servizi
pubblici in concessione). - 1. Al fine di dare  immediata  attuazione
alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 27
novembre  2025,  di  modifica  del  Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza (PNRR)  e  in  particolare  in  relazione  agli  obiettivi
relativi    alla     Riforma     1.3     «Rafforzare     l'efficienza
dell'infrastruttura  ferroviaria  in  Italia»   della   Missione   3,
Componente 1, del PNRR  e  per  garantire  il  pieno  rispetto  degli
obblighi europei in materia di concorrenza nei  servizi  pubblici  in
concessione     e      adeguate      valutazioni      sull'equilibrio
((economico-finanziario)) degli  interventi  infrastrutturali  e  nei
trasporti((,)) all'Unita' di  missione  per  il  Piano  nazionale  di
ripresa  e  resilienza  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sono attribuite le seguenti funzioni: 
          a) assistenza nelle valutazioni  economiche  e  finanziarie
nella   progettazione   di   opere   e   infrastrutture    funzionali
all'esercizio di servizi  pubblici  in  concessione,  nelle  relative
procedure di affidamento, esecuzione e  gestione,  nei  contratti  di
programma e di servizio, negli aggiornamenti o  revisioni  dei  piani
economico-finanziari, negli atti convenzionali e  nelle  altre  forme
contrattuali, anche in partenariato pubblico-privato,  con  priorita'
nei settori del trasporto pubblico locale,  ferroviario,  portuale  e
idrico, di  competenza  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
          b) consulenza e formazione alle  amministrazioni  pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, che ne facciano richiesta  e  sulla  base  di  apposite
convenzioni, nelle valutazioni sulla sussistenza delle condizioni  di
convenienza  economica  e  sostenibilita'  economica,  finanziaria  e
ambientale di singoli interventi, nel monitoraggio  degli  indicatori
di  performance  e  del  rispetto  dei  relativi  cronoprogrammi   di
attuazione, nonche' negli aggiornamenti o nelle revisioni  dei  piani
economico-finanziari, fermo restando quanto previsto  dagli  articoli
175, comma 9, e 177, comma 7, del codice dei contratti  pubblici,  di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.». 
        4. All'articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, le parole: «gare non  conformi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «affidamenti non conformi» e la parola: «bandite»  e'
sostituita dalla seguente: «avviati». 
        5. Dall'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.