Art. 22
Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza
per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza
dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 -
Componente 1 del PNRR
1. Al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
trasmette contestualmente alle competenti Commissioni parlamentari,
alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' all'Autorita' di
regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del ((decreto-legge
6 dicembre)) 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del
contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento
strategico, con durata almeno decennale, denominato Documento
strategico pluriennale della mobilita' (DSPM). Il DSPM definisce gli
indirizzi strategici di lungo termine per lo sviluppo della rete, la
mobilita' di passeggeri e merci per ferrovia, la promozione del
trasporto multimodale e la piena integrazione delle esigenze del
settore industriale e dei poli logistici nella pianificazione
infrastrutturale ((e contiene:))
a) l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilita'
di passeggeri e merci per ferrovia;
b) le attivita' per la gestione e il rafforzamento del
livello di presidio manutentivo della rete;
c) l'individuazione dei criteri di valutazione della
sostenibilita' ambientale, economica e sociale degli interventi e i
necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei
cambiamenti climatici;
d) la descrizione degli assi strategici in materia di
mobilita' ferroviaria, con particolare riferimento a:
1) programmi di sicurezza e di resilienza delle
infrastrutture, anche ((in ottemperanza a)) specifici obblighi di
legge;
2) programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la
capacita' e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del
Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo
livello;
3) interventi prioritari sulle direttrici, nonche'
interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale;
4) attivita' relative al fondo per la progettazione degli
interventi e le relative indicazioni di priorita' strategica;
5) individuazione delle priorita' strategiche relative ai
collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti;
6) localizzazione degli interventi, con la specifica
indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in
conformita' ((agli obiettivi)) di cui all'articolo 7-bis, comma 2,
del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;
e) le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle
innovazioni tecnologiche e ambientali;
f) la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i
servizi per l'infrastruttura ferroviaria;
g) le metodologie di valutazione degli investimenti, con
particolare riferimento alla sostenibilita' ambientale e sociale e
all'accessibilita' per le persone con disabilita';
h) la definizione della strategia nazionale pluriennale di
pianificazione degli investimenti infrastrutturali, recante delle
priorita' di investimento per la promozione del trasporto
multimodale, anche finalizzato alla connessione delle principali aree
industriali e dei nodi logistici alla rete di trasporto.»;
2) al comma 7-bis, le parole: «si esprimono sul documento
strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione» sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' l'Autorita' di regolazione dei
trasporti di cui all'articolo 37 del ((decreto-legge 6 dicembre))
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, quest'ultima in relazione alla coerenza degli
investimenti previsti con le esigenze del mercato raccolte mediante i
meccanismi di coordinamento di cui all'articolo 7-sexies della
direttiva 2012/34/UE ((del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
novembre 2012)), si esprimono sul DSPM di cui al comma 7 nel termine
di trenta giorni dalla sua ricezione» e le parole: «Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 1:
1.1) al secondo periodo, le parole: «per l'attuazione delle
strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale come individuate nel documento di cui all'articolo 1,
((comma 7, e per definire»)) sono sostituite dalle seguenti: «((sono
redatti in coerenza)) con gli obiettivi del DSPM di cui all'articolo
1, comma 7, assicurando la piena conformita' alla direttiva
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre
2012, ((e definiscono))»;
1.2) dopo il secondo periodo ((e' inserito il seguente)): «Il
contratto di programma contiene altresi' gli obiettivi intermedi e
finali e i traguardi intermedi e finali, espressi in termini
quantitativi o qualitativi, da conseguire entro le scadenze temporali
stabilite((, e gli indicatori di performance)) nonche' i criteri di
qualita', stabiliti in conformita' con quanto previsto dall'allegato
V alla direttiva 2012/34/UE.»;
1.3) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Per le
finalita' di cui al terzo periodo, nonche' ai fini della
programmazione della spesa degli investimenti ferroviari previsti dal
contratto di programma, il gestore trasmette il cronoprogramma di
spesa e procedurale degli interventi al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle
finanze.»;
2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il gestore dell'infrastruttura assicura che i
sistemi di incentivazione della parte variabile della remunerazione
del proprio management, in conformita' all'articolo 7, paragrafo 4,
della direttiva 2012/34/UE, tengano obbligatoriamente conto del
raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e dei traguardi
intermedi e finali, nonche' dei risultati ottenuti rispetto agli
indicatori di performance definiti nel contratto di programma ai
sensi del comma 1. Al fine di garantire la trasparenza, il gestore
da' evidenza dei criteri e delle modalita' di applicazione dei
predetti sistemi di incentivazione nell'ambito del proprio bilancio
di esercizio.»;
3) al comma 5:
3.1) al primo periodo, le parole: «del documento strategico
di cui all'articolo 1, comma 7, e» sono soppresse;
3.2) al secondo periodo, dopo le parole: «Il piano» sono
inserite le seguenti: «e' redatto ((in coerenza)) con il DSPM di cui
all'articolo 1, comma 7, assicura la piena conformita' alla direttiva
2012/34/UE e»;
4) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. L'Autorita' di regolazione dei trasporti individua,
d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per
i profili finanziari, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, gli indicatori di performance e i criteri di qualita' di cui
al comma 1. La medesima Autorita' monitora il conseguimento degli
obiettivi intermedi e finali ((e dei traguardi)) intermedi e finali,
nonche' l'adempimento degli indicatori di performance e dei criteri
di qualita' contenuti nel contratto di programma.
5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti((, di concerto, per i profili finanziari, con il Ministro
dell'economia e delle finanze)), sono definite le modalita' di
rendicontazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi e la
conseguente attivazione del circuito finanziario ((nonche' le
penalita' da applicare a carico del gestore in caso di mancato
conseguimento.))
5-quater. I progetti di fattibilita' tecnica ed economica
relativi agli interventi infrastrutturali di sviluppo ferroviario, di
importo pari o superiore a 50 milioni di euro, da inserire nel
contratto di programma, sono integrati da un'analisi costi-benefici
la cui valutazione e' svolta dall'Unita' di missione per il Piano
nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, in conformita' con le principali linee guida europee
e con i parametri internazionali di confronto per le diverse
categorie di investimenti infrastrutturali ferroviari. Prima
dell'adozione del contratto di programma, i progetti di cui al primo
periodo, ((corredati della)) relativa analisi costi-benefici, sono
pubblicati ((nel sito)) internet istituzionale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'acquisizione di eventuali
contributi o segnalazioni, da trasmettere entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione.».
2. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente:
«n-bis) con particolare riferimento ai contratti di servizio
pubblico nel settore ferroviario, a monitorare e a esprimere pareri
sull'individuazione e l'aggiudicazione dei contratti di servizio
pubblico aventi ad oggetto gli affidamenti diretti e in house e gli
affidamenti a operatori interni, nonche' sull'individuazione della
dimensione ottimale di lotti efficienti all'interno e tra i confini
regionali.».
3. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 1, le parole: «procedure di gara» sono sostituite
dalle seguenti: «procedure di affidamento ammesse dall'ordinamento»;
2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono,
contestualmente alle attestazioni di cui al comma 1, all'Osservatorio
di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, i calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per
i servizi di trasporto ferroviario regionale sul proprio territorio
relativi ai contratti in scadenza, secondo il modello definito con
decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. L'Osservatorio di cui al primo periodo analizza i
calendari pervenuti al fine di identificare eventuali e significative
sovrapposizioni temporali tra le procedure programmate, suscettibili
di incidere negativamente sullo sviluppo di un efficace regime
concorrenziale, e promuove il coordinamento tra le regioni e le
province autonome interessate ((ai fini di un adeguato))
scaglionamento temporale delle procedure di gara. I calendari di cui
al primo periodo, eventualmente rimodulati all'esito del
coordinamento di cui al secondo periodo, sono pubblicati ((nel sito))
internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti entro i successivi due mesi. I calendari pubblicati recano
altresi' evidenza delle eventuali sovrapposizioni temporali non
risolte in sede di coordinamento, per le opportune determinazioni
degli enti concedenti. In sede di prima applicazione della presente
disposizione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli
affidamenti programmati fino all'anno 2033 e all'aggiornamento degli
stessi si provvede con le comunicazioni annuali di cui al primo
periodo. ((Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione
del presente comma)) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel quadro dei
contratti di servizio pubblico vigenti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, promuovono, nei limiti in cui tale
facolta' sia consentita dalle disposizioni dei contratti medesimi, lo
scorporo di lotti o servizi parziali, al fine di procedere al loro
affidamento tramite procedure competitive.»;
b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di servizi ferroviari
intercity). - 1. Ai servizi ((ferroviari)) intercity oggetto di
affidamento diretto, affidamento in house o affidamento a operatori
interni, si applicano i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del
decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. La proroga di contratti
di obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di cui al
presente articolo, debitamente motivata in conformita' al regolamento
(CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, e' soggetta ai principi e agli obblighi di trasparenza
per gli affidamenti in house di cui all'articolo 31 del decreto
legislativo n. 201 del 2022.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia la
procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio
pubblico relativi ai servizi ferroviari intercity, previa
ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di
un'analisi di mercato (market test), conformemente alle metodologie
stabilite dall'Autorita' di regolazione dei trasporti e agli
orientamenti interpretativi della Commissione europea concernenti il
regolamento (CE) n. 1370/2007. I contratti di servizio sono suddivisi
in lotti appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti.
Art. 9-ter (Valutazioni economiche e finanziarie nei servizi
pubblici in concessione). - 1. Al fine di dare immediata attuazione
alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 27
novembre 2025, di modifica del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e in particolare in relazione agli obiettivi
relativi alla Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza
dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3,
Componente 1, del PNRR e per garantire il pieno rispetto degli
obblighi europei in materia di concorrenza nei servizi pubblici in
concessione e adeguate valutazioni sull'equilibrio
((economico-finanziario)) degli interventi infrastrutturali e nei
trasporti((,)) all'Unita' di missione per il Piano nazionale di
ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sono attribuite le seguenti funzioni:
a) assistenza nelle valutazioni economiche e finanziarie
nella progettazione di opere e infrastrutture funzionali
all'esercizio di servizi pubblici in concessione, nelle relative
procedure di affidamento, esecuzione e gestione, nei contratti di
programma e di servizio, negli aggiornamenti o revisioni dei piani
economico-finanziari, negli atti convenzionali e nelle altre forme
contrattuali, anche in partenariato pubblico-privato, con priorita'
nei settori del trasporto pubblico locale, ferroviario, portuale e
idrico, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
b) consulenza e formazione alle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che ne facciano richiesta e sulla base di apposite
convenzioni, nelle valutazioni sulla sussistenza delle condizioni di
convenienza economica e sostenibilita' economica, finanziaria e
ambientale di singoli interventi, nel monitoraggio degli indicatori
di performance e del rispetto dei relativi cronoprogrammi di
attuazione, nonche' negli aggiornamenti o nelle revisioni dei piani
economico-finanziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli
175, comma 9, e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».
4. All'articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, le parole: «gare non conformi» sono sostituite
dalle seguenti: «affidamenti non conformi» e la parola: «bandite» e'
sostituita dalla seguente: «avviati».
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.