Art. 23
Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture
ferroviarie di cui alla Missione 3 - Componente 1 del PNRR
1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari
finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, per i
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia
stato gia' raggiunto il relativo ((obiettivo del PNRR)), ivi
((compresi)) quelli affidati al contraente generale, la societa' Rete
ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) e' autorizzata, fino al 30
marzo 2026, a erogare ai soggetti affidatari, nel limite delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per la
realizzazione dell'intervento, tenuto conto delle modalita' di
gestione delle risorse europee e nazionali previste dal Contratto di
programma 2022-2026 - parte Investimenti, fino al 10 per cento
dell'ammontare delle riserve riferite agli oneri gia' sostenuti
dall'affidatario alla data di entrata in vigore del presente decreto
e ritualmente iscritte in contabilita' alla medesima data sulle quali
non si sia gia' espresso il collegio consultivo tecnico costituito ai
sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'importo e' erogato a
titolo provvisorio e non comporta il riconoscimento delle pretese
contenute nelle riserve di cui al primo periodo. L'erogazione
dell'importo di cui al primo periodo e' subordinata alla costituzione
da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa
((a prima richiesta)) di valore pari all'importo erogato maggiorato
di interessi legali per il periodo di duecentosettanta giorni, da
escutere nel caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle
somme eventualmente risultanti non dovute. Entro duecentosettanta
giorni dall'avvenuta erogazione del predetto importo, l'affidatario
sottopone, anche in modo frazionato, le riserve di cui al primo
periodo al collegio consultivo tecnico che si esprime entro il
termine di cui all'articolo 4 dell'allegato V.2 al codice di cui al
decreto legislativo n. 36 del 2023. Decorso inutilmente il termine di
duecentosettanta giorni di cui al quarto periodo, l'affidatario
restituisce alla societa' RFI S.p.A. senza ritardo, e comunque entro
il termine di quindici giorni, l'importo ricevuto in relazione alle
riserve non sottoposte al collegio consultivo tecnico entro il
predetto termine di duecentosettanta giorni, maggiorato di interessi
legali. In caso di mancata restituzione delle somme, la societa' RFI
S.p.A. e' autorizzata a escutere la garanzia di cui al terzo periodo.
Sulla base delle determinazioni assunte dal collegio consultivo
tecnico, l'importo erogato e' soggetto a conguaglio, in aumento o in
diminuzione. Nei casi di cui al presente comma, la determinazione del
collegio consultivo tecnico assume l'efficacia di lodo contrattuale.
2. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «al
soggetto gestore» sono aggiunte le seguenti: «, che puo' delegarlo,
in tutto o in parte, a una societa' ad esso collegata o appartenente
al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., nell'ambito di
apposito atto convenzionale i cui estremi sono specificati in ogni
atto del procedimento espropriativo»;
b) all'articolo 53-bis, dopo il comma 1-ter e' inserito il
seguente:
«1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilita' ed
economia circolare, incentivando operazioni di recupero e riutilizzo
dei materiali provenienti dalla realizzazione degli ((interventi
relativi a infrastrutture)) ferroviarie mediante la
riambientalizzazione delle aree individuate quali siti di
conferimento, alla ((societa' Rete ferroviaria italiana (RFI)))
S.p.A. e' attribuito il potere di esproprio delle medesime aree ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Per le
finalita' di cui al primo periodo il progetto dell'infrastruttura
ferroviaria ((comprende)) anche gli interventi di
riambientalizzazione relativi alle suddette aree, individuate di
intesa con il comune e la regione territorialmente interessati. Ai
fini dell'approvazione del progetto dell'infrastruttura ferroviaria e
del connesso progetto di riambientalizzazione delle aree destinate al
conferimento delle terre e rocce da scavo, nell'ambito della
conferenza di servizi di cui agli articoli 44 e 48, comma 5, del
presente decreto, nonche', in caso di opere commissariate,
nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono acquisiti le autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi,
comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi di
cui al primo periodo. Gli oneri connessi alla realizzazione degli
interventi di cui al primo periodo, ivi ((compresi)) quelli per
l'acquisizione delle aree, sono a carico del quadro economico
dell'infrastruttura ferroviaria, ferma restando l'attribuzione a
titolo gratuito delle aree e delle opere realizzate dalla societa'
RFI S.p.A. in favore del comune in cui e' localizzato l'intervento.
Le procedure di cui al presente comma si applicano anche alle
infrastrutture ferroviarie gia' approvate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione per le quali gli interventi di
riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre
e rocce da scavo di cui al primo periodo costituiscono variante al
progetto approvato. Le amministrazioni interessate svolgono le
attivita' previste dal presente comma con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
3. All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
dopo le parole: «trazione ferroviaria» sono inserite le seguenti: «e
realizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria o da societa'
ad esso collegate o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A.».