Art. 23 
 
Disposizioni in materia di investimenti relativi alle  infrastrutture
  ferroviarie di cui alla Missione 3 - Componente 1 del PNRR 
  1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari
finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, per i
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,  non  sia
stato  gia'  raggiunto  il  relativo  ((obiettivo  del  PNRR)),   ivi
((compresi)) quelli affidati al contraente generale, la societa' Rete
ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) e' autorizzata, fino  al  30
marzo 2026, a  erogare  ai  soggetti  affidatari,  nel  limite  delle
risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  per   la
realizzazione  dell'intervento,  tenuto  conto  delle  modalita'   di
gestione delle risorse europee e nazionali previste dal Contratto  di
programma 2022-2026 -  parte  Investimenti,  fino  al  10  per  cento
dell'ammontare delle  riserve  riferite  agli  oneri  gia'  sostenuti
dall'affidatario alla data di entrata in vigore del presente  decreto
e ritualmente iscritte in contabilita' alla medesima data sulle quali
non si sia gia' espresso il collegio consultivo tecnico costituito ai
sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36.  L'importo  e'  erogato  a
titolo provvisorio e non comporta  il  riconoscimento  delle  pretese
contenute  nelle  riserve  di  cui  al  primo  periodo.  L'erogazione
dell'importo di cui al primo periodo e' subordinata alla costituzione
da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o  assicurativa
((a prima richiesta)) di valore pari all'importo  erogato  maggiorato
di interessi legali per il periodo  di  duecentosettanta  giorni,  da
escutere nel caso di inadempimento all'obbligo di restituzione  delle
somme eventualmente risultanti  non  dovute.  Entro  duecentosettanta
giorni dall'avvenuta erogazione del predetto  importo,  l'affidatario
sottopone, anche in modo frazionato,  le  riserve  di  cui  al  primo
periodo al collegio  consultivo  tecnico  che  si  esprime  entro  il
termine di cui all'articolo 4 dell'allegato V.2 al codice di  cui  al
decreto legislativo n. 36 del 2023. Decorso inutilmente il termine di
duecentosettanta giorni  di  cui  al  quarto  periodo,  l'affidatario
restituisce alla societa' RFI S.p.A. senza ritardo, e comunque  entro
il termine di quindici giorni, l'importo ricevuto in  relazione  alle
riserve non  sottoposte  al  collegio  consultivo  tecnico  entro  il
predetto termine di duecentosettanta giorni, maggiorato di  interessi
legali. In caso di mancata restituzione delle somme, la societa'  RFI
S.p.A. e' autorizzata a escutere la garanzia di cui al terzo periodo.
Sulla base  delle  determinazioni  assunte  dal  collegio  consultivo
tecnico, l'importo erogato e' soggetto a conguaglio, in aumento o  in
diminuzione. Nei casi di cui al presente comma, la determinazione del
collegio consultivo tecnico assume l'efficacia di lodo contrattuale. 
  2.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo, dopo le parole:  «al
soggetto gestore» sono aggiunte le seguenti: «, che  puo'  delegarlo,
in tutto o in parte, a una societa' ad esso collegata o  appartenente
al gruppo  Ferrovie  dello  Stato  Italiane  S.p.A.,  nell'ambito  di
apposito atto convenzionale i cui estremi sono  specificati  in  ogni
atto del procedimento espropriativo»; 
    b) all'articolo 53-bis,  dopo  il  comma  1-ter  e'  inserito  il
seguente: 
      «1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilita' ed
economia circolare, incentivando operazioni di recupero e  riutilizzo
dei materiali  provenienti  dalla  realizzazione  degli  ((interventi
relativi    a    infrastrutture))     ferroviarie     mediante     la
riambientalizzazione   delle   aree   individuate   quali   siti   di
conferimento,  alla  ((societa'  Rete  ferroviaria  italiana  (RFI)))
S.p.A. e' attribuito il potere di esproprio delle  medesime  aree  ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto
del Presidente della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327.  Per  le
finalita' di cui al primo  periodo  il  progetto  dell'infrastruttura
ferroviaria     ((comprende))     anche     gli     interventi     di
riambientalizzazione relativi  alle  suddette  aree,  individuate  di
intesa con il comune e la regione  territorialmente  interessati.  Ai
fini dell'approvazione del progetto dell'infrastruttura ferroviaria e
del connesso progetto di riambientalizzazione delle aree destinate al
conferimento  delle  terre  e  rocce  da  scavo,  nell'ambito   della
conferenza di servizi di cui agli articoli 44  e  48,  comma  5,  del
presente  decreto,  nonche',  in   caso   di   opere   commissariate,
nell'ambito del procedimento di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono acquisiti le  autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi,
comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi di
cui al primo periodo. Gli oneri  connessi  alla  realizzazione  degli
interventi di cui al  primo  periodo,  ivi  ((compresi))  quelli  per
l'acquisizione  delle  aree,  sono  a  carico  del  quadro  economico
dell'infrastruttura  ferroviaria,  ferma  restando  l'attribuzione  a
titolo gratuito delle aree e delle opere  realizzate  dalla  societa'
RFI S.p.A. in favore del comune in cui e'  localizzato  l'intervento.
Le procedure di  cui  al  presente  comma  si  applicano  anche  alle
infrastrutture ferroviarie gia' approvate alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione per le  quali  gli  interventi  di
riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre
e rocce da scavo di cui al primo periodo  costituiscono  variante  al
progetto  approvato.  Le  amministrazioni  interessate  svolgono   le
attivita'  previste  dal  presente  comma  con  le   risorse   umane,
finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.». 
  3. All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
dopo le parole: «trazione ferroviaria» sono inserite le seguenti:  «e
realizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria o da  societa'
ad esso collegate o  appartenenti  al  gruppo  Ferrovie  dello  Stato
Italiane S.p.A.».