((Art. 23 bis 
 
Comunicazione  della  conclusione  dei  lavori  per  gli   interventi
  finanziati dal PNRR,  dal  Piano  nazionale  per  gli  investimenti
  complementari al  PNRR  e  da  programmi  cofinanziati  dall'Unione
  europea 
  1. In relazione agli interventi finanziati, in tutto  o  in  parte,
con le risorse del PNRR, del Piano  nazionale  per  gli  investimenti
complementari  al  PNRR  e  dei  programmi  cofinanziati  dai   fondi
strutturali dell'Unione europea, l'appaltatore comunica senza indugio
la conclusione dei lavori eseguiti dal  subappaltatore  al  direttore
dei lavori e al responsabile unico del procedimento. In ogni caso, ai
fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o del  saldo
finale successivi alla conclusione dei lavori oggetto di  subappalto,
il documento unico di regolarita' contributiva del subappaltatore, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 11, comma 6, 119, comma  7,  e
125, commi 5 e 7, del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' acquisito,  entro  dieci
giorni  dalla  conclusione  dei  lavori  medesimi,   dalla   stazione
appaltante secondo le modalita' ordinarie,  ovvero  direttamente  dal
subappaltatore in  caso  di  malfunzionamento,  anche  parziale,  del
fascicolo virtuale  dell'operatore  economico  o  delle  piattaforme,
delle banche di dati  o  dei  sistemi  di  interoperabilita'  a  esso
connessi ai sensi dell'articolo  24  del  codice  di  cui  al  citato
decreto n. 36 del 2023.))