Art. 24 
 
Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali
  e   per   la   sicurezza   nel   settore   idrico   -    attuazione
  dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per  gli  investimenti
  in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR 
  1. Al fine di assicurare  la  realizzazione  dell'Investimento  4.5
«Regime  di  sovvenzioni  per  gli  investimenti  in   infrastrutture
idriche» della Missione  2,  Componente  4,  del  PNRR,  nonche'  per
promuovere la  realizzazione  degli  investimenti  in  infrastrutture
idriche e' istituito  lo  Strumento  finanziario  nazionale  per  gli
investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico -
SFNIISSI, di seguito ((denominato)) «Strumento». 
  2. Lo Strumento di cui al comma 1 e' alimentato da: 
    a) una quota pari a 1.000.000.000 di euro a valere sulle  risorse
assegnate  all'Investimento  4.5  «Regime  di  sovvenzioni  per   gli
investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2,  Componente
4, del PNRR dal fondo Next Generation EU-Italia; 
    b) le risorse nella disponibilita' ((dell'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA))
S.p.A., pari a euro 39.848.621, assegnate ai sensi  dell'articolo  1,
comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  3. Lo Strumento puo' altresi' essere alimentato  dalle  ((eventuali
risorse))    derivanti    da    riprogrammazioni,    definanziamenti,
rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al  PNRR  al  medesimo
assegnate nel rispetto delle competenze e delle procedure previste  a
legislazione vigente. 
  4. In ragione delle finalita' dello Strumento, le risorse di cui al
comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento dei progetti del
Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel
settore idrico (PNIISSI) di cui  all'articolo  1,  comma  516,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e degli interventi del settore idrico
ricompresi tra le opere di cui all'allegato IV  al  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108. 
  5. In coerenza con le finalita' dello Strumento le risorse  di  cui
al comma 2, lettera b), finanziano, nel limite di  spesa  complessivo
di euro 39.848.621, gli interventi del  settore  idrico  relativi  ai
territori colpiti da eventi alluvionali ricompresi  nell'Investimento
4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza
dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente  4,  del
PNRR con riferimento ai seguenti progetti: 
    a) «Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di
laminazione del fiume Secchia comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a
scopi irrigui»; 
    b) «Recupero di bacini di ex cava  in  destra  idraulica  del  F.
Marecchia, con funzione di stoccaggio per  soccorso  e  distribuzione
irrigua sulla Bassa Valmarecchia,  laminazione  delle  piene  ed  uso
ambientale - Stralcio 1». 
  6. Gli interventi di  cui  ai  commi  4  e  5,  qualora  rientranti
nell'Investimento  4.1  «Investimenti   in   infrastrutture   idriche
primarie  per  la  sicurezza  dell'approvvigionamento  idrico»  della
Missione 2, Componente 4, del PNRR, sono contestualmente definanziati
dal medesimo Investimento. 
  7. Le risorse di cui al comma 4 dello Strumento sono finalizzate al
riconoscimento, anche a titolo di cofinanziamento,  di  contributi  a
fondo perduto, di contributi in conto interessi, ovvero  mediante  la
partecipazione  in  fondi  rotativi  o  altri  strumenti   finanziari
destinati  al  cofinanziamento  di  interventi  infrastrutturali  nel
settore idrico ricompresi nel ((PNIISSI.)) 
  8. Per l'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  si  avvale,  mediante
apposito atto convenzionale e in coerenza  con  le  disposizioni  del
PNRR, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo  d'impresa  S.p.A.  -  INVITALIA  S.p.A.  Con  la   medesima
convenzione di cui al  primo  periodo  sono,  altresi',  definiti  le
modalita' di accesso e i criteri di valutazione dei progetti  di  cui
al comma 4 e finanziati a valere sulle risorse di  cui  al  comma  2,
lettera a). 
  9. In relazione ai contributi da riconoscere a valere sulle risorse
di cui al comma 2, lettera a), dello Strumento, entro  trenta  giorni
dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 8 e, comunque,
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto((, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti  e
lo sviluppo d'impresa - INVITALIA)) S.p.A. provvede a  definire  e  a
rendere pubblici: 
    a) i termini, i contenuti e le modalita' di  presentazione  delle
proposte per l'accesso ai contributi di cui al comma  7,  ((corredate
del)) relativo cronoprogramma di attuazione; 
    b) l'entita' massima  del  contributo  ((concedibile))  a  valere
sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), nonche' le modalita'  di
erogazione, monitoraggio, riprogrammazione e revoca delle risorse; 
    c) le modalita' di verifica e controllo degli  interventi,  anche
ai  fini  dell'inserimento  dei  relativi   dati   nei   sistemi   di
monitoraggio  del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  per  la  verifica
dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento; 
    d) i criteri per la valutazione delle  proposte,  individuati  in
coerenza  con  le  finalita'  del  ((PNIISSI)),   privilegiando,   in
particolare, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati,
il coinvolgimento di operatori privati, nonche' forme di partenariato
pubblico-privato, secondo le modalita' previste dagli  articoli  175,
comma 9, e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.  36,  nonche'  la  rilevanza
strategica nazionale per la sicurezza  dell'approvvigionamento  della
risorsa idrica. 
  10. ((L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e  lo
sviluppo d'impresa -  INVITALIA))  S.p.A.  provvede  all'esame  delle
proposte presentate ai sensi del comma 9 e alla predisposizione di un
apposito elenco contenente le proposte  ammissibili  a  finanziamento
ricomprese nel ((PNIISSI)). 
  11. Gli oneri per le attivita' di gestione dello Strumento  di  cui
al comma 1 da parte ((dell'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA)) S.p.A. sono posti,
nel limite del 3 per cento, a carico delle risorse di cui al comma 2,
lettera a), del medesimo Strumento. 
  12. Per la registrazione da parte degli organi di  controllo  della
convenzione di cui al comma 8, i termini di cui all'articolo 3, comma
2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo. 
  13. ((Sono fatti salvi)) le  funzioni  e  i  compiti  assegnati  al
Commissario straordinario  nazionale  per  l'adozione  di  interventi
urgenti  connessi  al  fenomeno  della  scarsita'   idrica   di   cui
all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n.  39,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.