Art. 24
Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali
e per la sicurezza nel settore idrico - attuazione
dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti
in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR
1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'Investimento 4.5
«Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture
idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, nonche' per
promuovere la realizzazione degli investimenti in infrastrutture
idriche e' istituito lo Strumento finanziario nazionale per gli
investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico -
SFNIISSI, di seguito ((denominato)) «Strumento».
2. Lo Strumento di cui al comma 1 e' alimentato da:
a) una quota pari a 1.000.000.000 di euro a valere sulle risorse
assegnate all'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli
investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente
4, del PNRR dal fondo Next Generation EU-Italia;
b) le risorse nella disponibilita' ((dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA))
S.p.A., pari a euro 39.848.621, assegnate ai sensi dell'articolo 1,
comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. Lo Strumento puo' altresi' essere alimentato dalle ((eventuali
risorse)) derivanti da riprogrammazioni, definanziamenti,
rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al PNRR al medesimo
assegnate nel rispetto delle competenze e delle procedure previste a
legislazione vigente.
4. In ragione delle finalita' dello Strumento, le risorse di cui al
comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento dei progetti del
Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel
settore idrico (PNIISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e degli interventi del settore idrico
ricompresi tra le opere di cui all'allegato IV al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108.
5. In coerenza con le finalita' dello Strumento le risorse di cui
al comma 2, lettera b), finanziano, nel limite di spesa complessivo
di euro 39.848.621, gli interventi del settore idrico relativi ai
territori colpiti da eventi alluvionali ricompresi nell'Investimento
4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza
dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del
PNRR con riferimento ai seguenti progetti:
a) «Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di
laminazione del fiume Secchia comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a
scopi irrigui»;
b) «Recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del F.
Marecchia, con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione
irrigua sulla Bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso
ambientale - Stralcio 1».
6. Gli interventi di cui ai commi 4 e 5, qualora rientranti
nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche
primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della
Missione 2, Componente 4, del PNRR, sono contestualmente definanziati
dal medesimo Investimento.
7. Le risorse di cui al comma 4 dello Strumento sono finalizzate al
riconoscimento, anche a titolo di cofinanziamento, di contributi a
fondo perduto, di contributi in conto interessi, ovvero mediante la
partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti finanziari
destinati al cofinanziamento di interventi infrastrutturali nel
settore idrico ricompresi nel ((PNIISSI.))
8. Per l'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante
apposito atto convenzionale e in coerenza con le disposizioni del
PNRR, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA S.p.A. Con la medesima
convenzione di cui al primo periodo sono, altresi', definiti le
modalita' di accesso e i criteri di valutazione dei progetti di cui
al comma 4 e finanziati a valere sulle risorse di cui al comma 2,
lettera a).
9. In relazione ai contributi da riconoscere a valere sulle risorse
di cui al comma 2, lettera a), dello Strumento, entro trenta giorni
dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 8 e, comunque,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto((, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa - INVITALIA)) S.p.A. provvede a definire e a
rendere pubblici:
a) i termini, i contenuti e le modalita' di presentazione delle
proposte per l'accesso ai contributi di cui al comma 7, ((corredate
del)) relativo cronoprogramma di attuazione;
b) l'entita' massima del contributo ((concedibile)) a valere
sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), nonche' le modalita' di
erogazione, monitoraggio, riprogrammazione e revoca delle risorse;
c) le modalita' di verifica e controllo degli interventi, anche
ai fini dell'inserimento dei relativi dati nei sistemi di
monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la verifica
dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;
d) i criteri per la valutazione delle proposte, individuati in
coerenza con le finalita' del ((PNIISSI)), privilegiando, in
particolare, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati,
il coinvolgimento di operatori privati, nonche' forme di partenariato
pubblico-privato, secondo le modalita' previste dagli articoli 175,
comma 9, e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonche' la rilevanza
strategica nazionale per la sicurezza dell'approvvigionamento della
risorsa idrica.
10. ((L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa - INVITALIA)) S.p.A. provvede all'esame delle
proposte presentate ai sensi del comma 9 e alla predisposizione di un
apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento
ricomprese nel ((PNIISSI)).
11. Gli oneri per le attivita' di gestione dello Strumento di cui
al comma 1 da parte ((dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA)) S.p.A. sono posti,
nel limite del 3 per cento, a carico delle risorse di cui al comma 2,
lettera a), del medesimo Strumento.
12. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della
convenzione di cui al comma 8, i termini di cui all'articolo 3, comma
2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.
13. ((Sono fatti salvi)) le funzioni e i compiti assegnati al
Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi
urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.