Art. 23 
 
   Presupposti dell'emissione degli assegni a copertura garantita 
 
  1. L'estinzione delle  disposizioni  di  pagamento  con  assegni  a
copertura garantita, ai sensi dell'articolo 55, comma  2,  del  regio
decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  e'  ammessa  al  ricorrere  di
entrambe le seguenti condizioni: 
    a)  disposizione  di  pagamento  emessa  in  esecuzione   di   un
provvedimento giurisdizionale di condanna al pagamento di  una  somma
di denaro; 
    b) impossibilita' di acquisire i dati del conto di pagamento  del
creditore. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Per il testo dell'articolo 55 del  regio  decreto  18
          novembre  1923,  n.  2440,   recante   Nuove   disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato, si veda nelle note alle premesse.