Art. 23
Presupposti dell'emissione degli assegni a copertura garantita
1. L'estinzione delle disposizioni di pagamento con assegni a
copertura garantita, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' ammessa al ricorrere di
entrambe le seguenti condizioni:
a) disposizione di pagamento emessa in esecuzione di un
provvedimento giurisdizionale di condanna al pagamento di una somma
di denaro;
b) impossibilita' di acquisire i dati del conto di pagamento del
creditore.
Note all'art. 23:
- Per il testo dell'articolo 55 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, recante Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, si veda nelle note alle premesse.