Art. 24
Notifica dell'emissione degli assegni a copertura garantita
1. L'amministrazione che emette la disposizione di pagamento di cui
all'articolo 23, notifica al creditore e al procuratore costituito
nel procedimento giurisdizionale presupposto, con modalita' che
garantiscano la prova certa della ricezione, di avere emesso una
disposizione di pagamento da estinguersi con assegno a copertura
garantita. Qualora non si conosca il domicilio del creditore, la
notifica al creditore e' validamente effettuata presso il procuratore
costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto, come
risultante agli atti di causa.
2. Nella notifica di cui al comma 1 sono indicate:
a) la giacenza delle somme riportate sull'assegno presso gli
sportelli del prestatore dei servizi di pagamento incaricato dove e'
possibile ritirare l'assegno;
b) le modalita' per l'estinzione dell'assegno;
c) l'esatta indicazione del termine di prescrizione del diritto
per il quale l'assegno viene emesso;
d) l'avvertenza che i fondi a copertura dell'assegno saranno
garantiti fino al verificarsi della prescrizione del diritto per il
quale l'assegno viene emesso;
e) il codice univoco da presentare allo sportello del prestatore
dei servizi di pagamento per la consegna dell'assegno.
3. La notifica di cui al comma 1 ha valore di offerta reale ai
sensi dell'articolo 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
produce l'effetto di messa in mora del creditore, sollevando
l'amministrazione da qualsiasi responsabilita' per il mancato
incasso.
Note all'art. 24:
- Per il testo dell'articolo 68 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, recante Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, si veda nelle note alle premesse.