Art. 24 
 
     Notifica dell'emissione degli assegni a copertura garantita 
 
  1. L'amministrazione che emette la disposizione di pagamento di cui
all'articolo 23, notifica al creditore e  al  procuratore  costituito
nel  procedimento  giurisdizionale  presupposto,  con  modalita'  che
garantiscano la prova certa della  ricezione,  di  avere  emesso  una
disposizione di pagamento da  estinguersi  con  assegno  a  copertura
garantita. Qualora non si conosca  il  domicilio  del  creditore,  la
notifica al creditore e' validamente effettuata presso il procuratore
costituito  nel  procedimento   giurisdizionale   presupposto,   come
risultante agli atti di causa. 
  2. Nella notifica di cui al comma 1 sono indicate: 
    a) la giacenza delle  somme  riportate  sull'assegno  presso  gli
sportelli del prestatore dei servizi di pagamento incaricato dove  e'
possibile ritirare l'assegno; 
    b) le modalita' per l'estinzione dell'assegno; 
    c) l'esatta indicazione del termine di prescrizione  del  diritto
per il quale l'assegno viene emesso; 
    d) l'avvertenza che i  fondi  a  copertura  dell'assegno  saranno
garantiti fino al verificarsi della prescrizione del diritto  per  il
quale l'assegno viene emesso; 
    e) il codice univoco da presentare allo sportello del  prestatore
dei servizi di pagamento per la consegna dell'assegno. 
  3. La notifica di cui al comma 1 ha  valore  di  offerta  reale  ai
sensi dell'articolo 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
produce  l'effetto  di  messa  in  mora  del  creditore,   sollevando
l'amministrazione  da  qualsiasi  responsabilita'  per   il   mancato
incasso. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Per il testo dell'articolo 68 del  regio  decreto  18
          novembre  1923,  n.  2440,   recante   Nuove   disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato, si veda nelle note alle premesse.