Art. 25
Irreperibilita' del beneficiario alla notifica
1. Qualora il creditore risulti irreperibile alla notifica della
giacenza delle somme riportate sull'assegno, essa si intende comunque
realizzata a tutti gli effetti di legge in quanto effettuata presso
il procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale
presupposto, come risultante dagli atti di causa. Qualora anche il
procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto
risulti irreperibile o risulti per ogni altro motivo non compiuta la
notifica, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile
in tema di irreperibilita' del destinatario. Restano ferme le
disposizioni dell'articolo 24 sulla conservazione dei fondi a
garanzia.
2. L'amministrazione debitrice e' sollevata da qualsiasi
responsabilita' per mancato pagamento, in ragione
dell'irreperibilita' dell'avente diritto, in presenza dell'offerta
reale realizzatasi ai sensi dell'articolo 24.
3. Il prestatore dei servizi di pagamento e' sollevato da qualsiasi
responsabilita' decorso il termine di prescrizione del diritto per il
quale i fondi sono mantenuti a garanzia dell'obbligazione nonche'
decorso il termine entro cui e' possibile incassare le somme
riportate sull'assegno.