Art. 25 
 
           Irreperibilita' del beneficiario alla notifica 
 
  1. Qualora il creditore risulti irreperibile  alla  notifica  della
giacenza delle somme riportate sull'assegno, essa si intende comunque
realizzata a tutti gli effetti di legge in quanto  effettuata  presso
il   procuratore   costituito   nel   procedimento    giurisdizionale
presupposto, come risultante dagli atti di causa.  Qualora  anche  il
procuratore costituito nel procedimento  giurisdizionale  presupposto
risulti irreperibile o risulti per ogni altro motivo non compiuta  la
notifica, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile
in  tema  di  irreperibilita'  del  destinatario.  Restano  ferme  le
disposizioni  dell'articolo  24  sulla  conservazione  dei  fondi   a
garanzia. 
  2.  L'amministrazione   debitrice   e'   sollevata   da   qualsiasi
responsabilita'     per     mancato     pagamento,     in     ragione
dell'irreperibilita' dell'avente diritto,  in  presenza  dell'offerta
reale realizzatasi ai sensi dell'articolo 24. 
  3. Il prestatore dei servizi di pagamento e' sollevato da qualsiasi
responsabilita' decorso il termine di prescrizione del diritto per il
quale i fondi sono mantenuti  a  garanzia  dell'obbligazione  nonche'
decorso  il  termine  entro  cui  e'  possibile  incassare  le  somme
riportate sull'assegno.