Art. 26 
 
      Effetti della consegna dell'assegno a copertura garantita 
 
  1.  Con  la  consegna  dell'assegno  a   copertura   garantita   al
beneficiario della disposizione di pagamento si  estingue  il  debito
dell'amministrazione. 
  2. L'assegno a copertura  garantita  e'  consegnato  esclusivamente
previo  rilascio  di  apposita  dichiarazione  di   ricevuta.   Detta
dichiarazione  di  ricevuta  deve  essere  firmata  dal  creditore  o
procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto. 
  3. L'amministrazione rileva dai flussi contabili  di  tesoreria  le
informazioni  circa  l'avvenuta  consegna  dell'assegno  a  copertura
garantita.