Art. 26
Effetti della consegna dell'assegno a copertura garantita
1. Con la consegna dell'assegno a copertura garantita al
beneficiario della disposizione di pagamento si estingue il debito
dell'amministrazione.
2. L'assegno a copertura garantita e' consegnato esclusivamente
previo rilascio di apposita dichiarazione di ricevuta. Detta
dichiarazione di ricevuta deve essere firmata dal creditore o
procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto.
3. L'amministrazione rileva dai flussi contabili di tesoreria le
informazioni circa l'avvenuta consegna dell'assegno a copertura
garantita.