Art. 27
Riscossione degli assegni a copertura garantita
1. L'assegno a copertura garantita e' pagabile presso tutti gli
sportelli del prestatore dei servizi di pagamento incaricato e puo'
essere versato su un conto di pagamento indicato dal beneficiario e a
esso intestato, entro il termine massimo riportato sul medesimo
titolo di credito.
2. Qualora, dopo l'avvenuta consegna, l'assegno non sia riscosso
entro il termine di validita' riportato sul titolo, i fondi sono
mantenuti a garanzia dell'obbligazione fino al termine di
prescrizione del diritto per il quale l'assegno e' stato emesso,
salvi gli effetti della notifica di giacenza degli assegni di cui al
comma 3 dell'articolo 24.
3. L'assegno consegnato ma non riscosso puo' essere riemesso, su
richiesta, a favore del medesimo beneficiario non oltre il termine di
giacenza dei fondi a garanzia, previa presentazione del codice
univoco di cui al comma 2 dell'articolo 24.
4. La riemissione dell'assegno scaduto di cui al comma 3 del
presente articolo e' assicurata dal prestatore dei servizi di
pagamento incaricato di effettuare il pagamento a valere sui fondi
appositamente depositati dall'amministrazione a garanzia
dell'obbligazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
5. Scaduto il termine di prescrizione del diritto per il quale
l'assegno e' stato emesso, le somme a garanzia sono definitivamente
versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatto salvo il termine
di validita' dell'assegno consegnato e ancora in circolazione.
6. L'amministrazione che ha emesso l'ordine di pagamento rileva dai
flussi contabili di tesoreria le informazioni circa l'avvenuta
riscossione dell'assegno a copertura garantita, nonche' quelle
relative al definitivo riversamento all'entrata del bilancio dello
Stato in caso di mancata riscossione dell'assegno.
Note all'art. 27:
- Per il testo dell'articolo 68 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, recante Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, si veda nelle note alle premesse.