Art. 27 
 
           Riscossione degli assegni a copertura garantita 
 
  1. L'assegno a copertura garantita e'  pagabile  presso  tutti  gli
sportelli del prestatore dei servizi di pagamento incaricato  e  puo'
essere versato su un conto di pagamento indicato dal beneficiario e a
esso intestato, entro  il  termine  massimo  riportato  sul  medesimo
titolo di credito. 
  2. Qualora, dopo l'avvenuta consegna, l'assegno  non  sia  riscosso
entro il termine di validita' riportato  sul  titolo,  i  fondi  sono
mantenuti  a  garanzia   dell'obbligazione   fino   al   termine   di
prescrizione del diritto per il  quale  l'assegno  e'  stato  emesso,
salvi gli effetti della notifica di giacenza degli assegni di cui  al
comma 3 dell'articolo 24. 
  3. L'assegno consegnato ma non riscosso puo'  essere  riemesso,  su
richiesta, a favore del medesimo beneficiario non oltre il termine di
giacenza dei  fondi  a  garanzia,  previa  presentazione  del  codice
univoco di cui al comma 2 dell'articolo 24. 
  4. La riemissione dell'assegno  scaduto  di  cui  al  comma  3  del
presente  articolo  e'  assicurata  dal  prestatore  dei  servizi  di
pagamento incaricato di effettuare il pagamento a  valere  sui  fondi
appositamente    depositati    dall'amministrazione    a     garanzia
dell'obbligazione, ai sensi dell'articolo  68,  comma  1,  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 
  5. Scaduto il termine di prescrizione  del  diritto  per  il  quale
l'assegno e' stato emesso, le somme a garanzia  sono  definitivamente
versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatto salvo il  termine
di validita' dell'assegno consegnato e ancora in circolazione. 
  6. L'amministrazione che ha emesso l'ordine di pagamento rileva dai
flussi  contabili  di  tesoreria  le  informazioni  circa  l'avvenuta
riscossione  dell'assegno  a  copertura  garantita,  nonche'   quelle
relative al definitivo riversamento all'entrata  del  bilancio  dello
Stato in caso di mancata riscossione dell'assegno. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Per il testo dell'articolo 68 del  regio  decreto  18
          novembre  1923,  n.  2440,   recante   Nuove   disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato, si veda nelle note alle premesse.