Art. 42
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102, la lettera pp) e' sostituita dalla seguente:
«pp) sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico
in grado di misurare il gas naturale o l'idrogeno immesso nella rete
o il gas naturale o l'idrogeno consumato e il consumo di energia in
generale fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo
convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma
di comunicazione elettronica a fini d'informazione, sorveglianza e
controllo;».
Note all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 102 del 2014, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, fatte salve le abrogazioni previste all'articolo
18, comma 1, lettera a), si applicano le definizioni di
cui:
a) all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 115 e successive modificazioni;
b) all'articolo 2 del decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20 e successive modificazioni;
c) all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive
modificazioni;
d) al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 14
d-bis) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) Accredia: organismo nazionale italiano di
accreditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi che, su
richiesta, accorpa una pluralita' di unita' di consumo,
ovvero di unita' di consumo e di unita' di produzione, per
venderli o metterli all'asta in mercati organizzati
dell'energia;
b) ammodernamento sostanziale di un impianto: un
ammodernamento il cui costo di investimento e' superiore al
50% dei costi di investimento di una nuova analoga unita';
b-bis) audit energetico o diagnosi energetica:
procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata
conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio
o gruppo di edifici, di una attivita' o impianto
industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati,
a individuare e quantificare le opportunita' di risparmio
energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in
merito ai risultati;
c) esperto in Gestione dell'energia (EGE): persona
fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339
rilasciata da organismo accreditato che, tra l'altro,
esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN
16247;
c-bis) auditor energetico: figura coincidente con
quella dell'EGE per le attivita' previste dal presente
decreto in relazione all'esecuzione di diagnosi
energetiche;
d) CEI: comitato elettrotecnico italiano;
d-bis) cliente finale: cliente che acquista
energia, anche sotto forma di vettore energetico, per uso
proprio;
e) coefficiente di edificazione: rapporto tra la
superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del
terreno di un determinato territorio;
f) condominio: edificio con almeno due unita'
immobiliari, di proprieta' in via esclusiva di soggetti che
sono anche comproprietari delle parti comuni;
g) consumo di energia finale: tutta l'energia
fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i
servizi e l'agricoltura, con esclusione delle forniture al
settore della trasformazione dell'energia e alle industrie
energetiche stesse;
h) consumo di energia primaria: il consumo interno
lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici;
i) contatore di fornitura: apparecchiatura di
misura dell'energia consegnata. Il contatore di fornitura
puo' essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo
di energia della singola unita' immobiliare, o
condominiale, nel caso in cui misuri l'energia, con
l'esclusione di quella elettrica, consumata da una
pluralita' di unita' immobiliari, come nel caso di un
condominio o di un edificio polifunzionale;
l) contatore divisionale o individuale:
apparecchiatura di misura del consumo di energia del
singolo cliente finale;
m) conto termico: sistema di incentivazione della
produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed
interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28
dicembre 2012, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2
gennaio 2013;
n) contratto di rendimento energetico o di
prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale tra il
beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e
il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza
energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata
del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o
servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di
miglioramento dell'efficienza energetica stabilito
contrattualmente o di altri criteri di prestazione
energetica concordati, quali i risparmi finanziari;
o) criteri ambientali minimi (CAM): criteri
ambientali minimi per categorie di prodotto, adottati con
decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi del PAN GPP;
p) edificio polifunzionale: edificio destinato a
scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono
ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata;
q) ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;
r) energia termica: calore per riscaldamento e/o
raffreddamento, sia per uso industriale che civile;
s) energia: tutte le forme di prodotti energetici,
combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia
elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti
all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n.
1099/2008 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre
2008;
t) esercente l'attivita' di misura del gas
naturale: soggetto che eroga l'attivita' di misura di cui
all'articolo 4, comma 17 della deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 11
del 2007, e successive modificazioni;
u) esercente l'attivita' di misura dell'energia
elettrica: soggetto che eroga l'attivita' di misura di cui
all'articolo 4, comma 6 della deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 11
del 2007, e successive modificazioni;
v) grande impresa: ogni entita', a prescindere
dalla forma giuridica, che eserciti un'attivita' economica
con piu' di 250 occupati e con un fatturato annuo che
superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di
bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi
e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri e i
principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della
Commissione europea del 6 maggio 2003;
z) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.;
aa) immobili della pubblica amministrazione
centrale: edifici o parti di edifici di proprieta' della
pubblica amministrazione centrale, e da essa occupati;
bb) interfaccia di comunicazione: dispositivo
fisico o virtuale che permette la comunicazione fra due o
piu' entita' di tipo diverso;
cc) microimpresa, piccola impresa e media impresa o
PMI: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui
totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Per le imprese per le quali non e' stato approvato il primo
bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta
della contabilita' ordinaria o dalla redazione del
bilancio, o per le quali non e' stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente
il numero degli occupati ed il totale dell'attivo
patrimoniale risultanti alla stessa data;
dd) Piano d'azione nazionale per l'efficienza
energetica (PAEE): documento redatto ai sensi dell'articolo
17 che individua gli orientamenti nazionali per il
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento
dell'efficienza energetica e dei servizi energetici;
ee) Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN
GPP): Piano predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma
1126, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e approvato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 11
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107
dell'8 maggio 2008, cosi' come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 102 del 3 maggio 2013;
ee-bis) Piano nazionale integrato per l'energia e
il clima (PNIEC): Piano predisposto dall'Italia ai sensi
degli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999
e notificato alla Commissione europea; 18
ff) pubblica amministrazione centrale: le autorita'
governative centrali di cui all'allegato III del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' gli organi
costituzionali;
gg) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento
(o teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di
trasporto dell'energia termica da una o piu' fonti di
produzione verso una pluralita' di edifici o siti di
utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo
pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato,
nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di
collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di
energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di
spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del
fabbisogno di acqua calda sanitaria;
hh) ripartizione regionale della quota minima di
energia da produrre mediante energie rinnovabili (Burden
Sharing): suddivisione tra Regioni degli impegni per
raggiungere una quota minima di energia rinnovabile di cui
al decreto 15 marzo 2012 del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza Unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
n. 78 del 2 aprile 2012;
ii) riscaldamento e raffreddamento efficienti:
un'opzione di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto
a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni
abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia
primaria necessaria per rifornire un'unita' di energia il
50 per cento di calore di scarto; erogata nell'ambito di
una pertinente delimitazione di sistema in modo efficiente
in termini di costi, come valutato nell'analisi
costi-benefici di cui al presente decreto, tenendo conto
dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il
trasporto e la distribuzione;
ll) riscaldamento e raffreddamento individuali
efficienti: un'opzione di fornitura individuale di
riscaldamento e raffreddamento che, rispetto al
teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, riduce
in modo misurabile l'apporto di energia primaria non
rinnovabile necessaria per rifornire un'unita' di energia
erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di
sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria
non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto
dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il
trasporto e la distribuzione;
mm) servizio energetico: la prestazione materiale,
l'utilita' o il vantaggio derivante dalla combinazione di
energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano
efficacemente l'energia, che possono includere le attivita'
di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla
prestazione del servizio, la cui fornitura e' effettuata
sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha
dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza
energetica e a risparmi energetici primari verificabili e
misurabili o stimabili;
nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico
che consente la misurazione dell'energia termica o
frigorifera fornita alle singole unita' immobiliari
(utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da
teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della
proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono
ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi
atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i
ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori;
oo) sistema di gestione dell'energia: insieme di
elementi che interagiscono o sono intercorrelati
all'interno di un piano che stabilisce un obiettivo di
efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo;
pp) sistema di misurazione intelligente: un sistema
elettronico in grado di misurare il gas naturale o
l'idrogeno immesso nella rete o il gas naturale o
l'idrogeno consumato e il consumo di energia in generale
fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo
convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando
una forma di comunicazione elettronica a fini
d'informazione, sorveglianza e controllo;
qq) sistema di termoregolazione: sistema tecnico
che consente all'utente di regolare la temperatura
desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa
vigente, per ogni unita' immobiliare, zona o ambiente;
qq-bis) sotto-contatore: contatore dell'energia,
con l'esclusione di quella elettrica, che e' posto a valle
del contatore di fornitura di una pluralita' di unita'
immobiliari per la misura dei consumi individuali o di
edifici, a loro volta formati da una pluralita' di unita'
immobiliari, ed e' atto a misurare l'energia consumata
dalla singola unita' immobiliare o dal singolo edificio;
rr) Strategia energetica nazionale (SEN): documento
di analisi e strategia energetica approvato con decreto 8
marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 73 del 27
marzo 2013;
ss) superficie coperta utile totale: la superficie
coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui
l'energia e' utilizzata per il condizionamento del clima
degli ambienti interni;
tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento
efficienti: sistema di teleriscaldamento o
teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
a) il 50 per cento di energia derivante da fonti
rinnovabili;
b) il 50 per cento di calore di scarto;
c) il 75 per cento di calore cogenerato;
d) il 50 per cento di una combinazione delle
precedenti;
uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep):
unita' di misura dell'energia pari all'energia rilasciata
dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, il
cui valore e' fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ;
vv) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione.».