Art. 42 
 
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4  luglio  2014,  n.
                                 102 
 
  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio  2014,
n. 102, la lettera pp) e' sostituita dalla seguente: 
    «pp) sistema di misurazione intelligente: un sistema  elettronico
in grado di misurare il gas naturale o l'idrogeno immesso nella  rete
o il gas naturale o l'idrogeno consumato e il consumo di  energia  in
generale fornendo maggiori informazioni rispetto  ad  un  dispositivo
convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma
di comunicazione elettronica a fini  d'informazione,  sorveglianza  e
controllo;». 
 
          Note all'art. 42: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto legislativo n. 102 del 2014,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 2. (Definizioni). - 1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, fatte salve le abrogazioni  previste  all'articolo
          18, comma 1, lettera a), si  applicano  le  definizioni  di
          cui: 
                  a) all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio
          2008, n. 115 e successive modificazioni; 
                  b)  all'articolo  2  del  decreto   legislativo   8
          febbraio 2007, n. 20 e successive modificazioni; 
                  c)  all'articolo  2,  commi  1  e  2,  del  decreto
          legislativo  19  agosto   2005,   n.   192   e   successive
          modificazioni; 
                  d) al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 14 
                  d-bis) al decreto legislativo 1°  giugno  2011,  n.
          93. 
                2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 
                  a)  Accredia:  organismo  nazionale   italiano   di
          accreditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro
          dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010; 
                  a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi che, su
          richiesta, accorpa una pluralita'  di  unita'  di  consumo,
          ovvero di unita' di consumo e di unita' di produzione,  per
          venderli  o  metterli  all'asta  in   mercati   organizzati
          dell'energia; 
                  b) ammodernamento sostanziale di  un  impianto:  un
          ammodernamento il cui costo di investimento e' superiore al
          50% dei costi di investimento di una nuova analoga unita'; 
                  b-bis)  audit  energetico  o  diagnosi  energetica:
          procedura sistematica finalizzata  a  ottenere  un'adeguata
          conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio
          o  gruppo  di  edifici,  di  una   attivita'   o   impianto
          industriale o commerciale o di servizi pubblici o  privati,
          a individuare e quantificare le opportunita'  di  risparmio
          energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire  in
          merito ai risultati; 
                  c) esperto in Gestione dell'energia (EGE):  persona
          fisica  certificata  secondo  la  norma   UNI   CEI   11339
          rilasciata  da  organismo  accreditato  che,  tra  l'altro,
          esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI  EN
          16247; 
                  c-bis) auditor energetico: figura  coincidente  con
          quella dell'EGE per  le  attivita'  previste  dal  presente
          decreto   in   relazione   all'esecuzione    di    diagnosi
          energetiche; 
                  d) CEI: comitato elettrotecnico italiano; 
                  d-bis)  cliente  finale:   cliente   che   acquista
          energia, anche sotto forma di vettore energetico,  per  uso
          proprio; 
                  e) coefficiente di edificazione:  rapporto  tra  la
          superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del
          terreno di un determinato territorio; 
                  f)  condominio:  edificio  con  almeno  due  unita'
          immobiliari, di proprieta' in via esclusiva di soggetti che
          sono anche comproprietari delle parti comuni; 
                  g)  consumo  di  energia  finale:  tutta  l'energia
          fornita  per  l'industria,  i  trasporti,  le  famiglie,  i
          servizi e l'agricoltura, con esclusione delle forniture  al
          settore della trasformazione dell'energia e alle  industrie
          energetiche stesse; 
                  h) consumo di energia primaria: il consumo  interno
          lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici; 
                  i)  contatore  di  fornitura:  apparecchiatura   di
          misura dell'energia consegnata. Il contatore  di  fornitura
          puo' essere individuale, nel caso in cui misuri il  consumo
          di   energia   della   singola   unita'   immobiliare,    o
          condominiale,  nel  caso  in  cui  misuri  l'energia,   con
          l'esclusione  di  quella  elettrica,   consumata   da   una
          pluralita' di unita'  immobiliari,  come  nel  caso  di  un
          condominio o di un edificio polifunzionale; 
                  l)    contatore    divisionale    o    individuale:
          apparecchiatura  di  misura  del  consumo  di  energia  del
          singolo cliente finale; 
                  m) conto termico: sistema di  incentivazione  della
          produzione di  energia  termica  da  fonti  rinnovabili  ed
          interventi di efficienza energetica di  piccole  dimensioni
          di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  28
          dicembre 2012, di concerto con il Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e il Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  1  del  2
          gennaio 2013; 
                  n)  contratto  di  rendimento   energetico   o   di
          prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale  tra  il
          beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale  e
          il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza
          energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata
          del contratto, dove gli investimenti (lavori,  forniture  o
          servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello  di
          miglioramento    dell'efficienza    energetica    stabilito
          contrattualmente  o  di  altri   criteri   di   prestazione
          energetica concordati, quali i risparmi finanziari; 
                  o)  criteri  ambientali   minimi   (CAM):   criteri
          ambientali minimi per categorie di prodotto,  adottati  con
          decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi del PAN GPP; 
                  p) edificio polifunzionale:  edificio  destinato  a
          scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che  devono
          ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata; 
                  q) ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; 
                  r) energia termica: calore  per  riscaldamento  e/o
          raffreddamento, sia per uso industriale che civile; 
                  s) energia: tutte le forme di prodotti  energetici,
          combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia
          elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti
          all'articolo  2,  lettera  d),  del  regolamento  (CE)   n.
          1099/2008 del Parlamento e del  Consiglio  del  22  ottobre
          2008; 
                  t)  esercente  l'attivita'  di   misura   del   gas
          naturale: soggetto che eroga l'attivita' di misura  di  cui
          all'articolo 4, comma 17 della deliberazione dell'Autorita'
          per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  n.  11
          del 2007, e successive modificazioni; 
                  u) esercente  l'attivita'  di  misura  dell'energia
          elettrica: soggetto che eroga l'attivita' di misura di  cui
          all'articolo 4, comma 6 della deliberazione  dell'Autorita'
          per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  n.  11
          del 2007, e successive modificazioni; 
                  v) grande  impresa:  ogni  entita',  a  prescindere
          dalla forma giuridica, che eserciti un'attivita'  economica
          con piu' di 250 occupati  e  con  un  fatturato  annuo  che
          superi i 50 milioni  di  euro,  oppure  il  cui  totale  di
          bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi
          e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri e i
          principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE  della
          Commissione europea del 6 maggio 2003; 
                  z) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.; 
                  aa)   immobili   della   pubblica   amministrazione
          centrale: edifici o parti di edifici  di  proprieta'  della
          pubblica amministrazione centrale, e da essa occupati; 
                  bb)  interfaccia  di   comunicazione:   dispositivo
          fisico o virtuale che permette la comunicazione fra  due  o
          piu' entita' di tipo diverso; 
                  cc) microimpresa, piccola impresa e media impresa o
          PMI: impresa  che  occupa  meno  di  250  persone,  il  cui
          fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro  o  il  cui
          totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni  di  euro.
          Per le imprese per le quali non e' stato approvato il primo
          bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta
          della  contabilita'  ordinaria  o   dalla   redazione   del
          bilancio, o per le quali non e' stata presentata  la  prima
          dichiarazione dei redditi, sono considerati  esclusivamente
          il  numero  degli  occupati  ed   il   totale   dell'attivo
          patrimoniale risultanti alla stessa data; 
                  dd)  Piano  d'azione  nazionale  per   l'efficienza
          energetica (PAEE): documento redatto ai sensi dell'articolo
          17  che  individua  gli  orientamenti  nazionali   per   il
          raggiungimento    degli    obiettivi    di    miglioramento
          dell'efficienza energetica e dei servizi energetici; 
                  ee) Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale
          dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN
          GPP): Piano predisposto ai  sensi  dell'articolo  1,  comma
          1126, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e approvato  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con   i   Ministri
          dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 11
          aprile 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  107
          dell'8 maggio 2008, cosi' come modificato dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, 10 aprile 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 102 del 3 maggio 2013; 
                  ee-bis) Piano nazionale integrato per  l'energia  e
          il clima (PNIEC): Piano predisposto  dall'Italia  ai  sensi
          degli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999
          e notificato alla Commissione europea; 18 
                  ff) pubblica amministrazione centrale: le autorita'
          governative centrali di cui all'allegato  III  del  decreto
          legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  nonche'  gli  organi
          costituzionali; 
                  gg) rete di teleriscaldamento e  teleraffreddamento
          (o   teleraffrescamento):   qualsiasi   infrastruttura   di
          trasporto dell'energia termica  da  una  o  piu'  fonti  di
          produzione verso  una  pluralita'  di  edifici  o  siti  di
          utilizzazione,   realizzata   prevalentemente   su    suolo
          pubblico, finalizzata a consentire a chiunque  interessato,
          nei  limiti  consentiti  dall'estensione  della  rete,   di
          collegarsi  alla  medesima  per   l'approvvigionamento   di
          energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di
          spazi, per processi di lavorazione e per la  copertura  del
          fabbisogno di acqua calda sanitaria; 
                  hh) ripartizione regionale della  quota  minima  di
          energia da produrre mediante  energie  rinnovabili  (Burden
          Sharing):  suddivisione  tra  Regioni  degli  impegni   per
          raggiungere una quota minima di energia rinnovabile di  cui
          al decreto  15  marzo  2012  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  d'intesa  con  la
          Conferenza Unificata, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,
          n. 78 del 2 aprile 2012; 
                  ii)  riscaldamento  e  raffreddamento   efficienti:
          un'opzione di riscaldamento e raffreddamento che,  rispetto
          a uno scenario di riferimento che rispecchia le  condizioni
          abituali, riduce in modo misurabile  l'apporto  di  energia
          primaria necessaria per rifornire un'unita' di  energia  il
          50 per cento di calore di scarto;  erogata  nell'ambito  di
          una pertinente delimitazione di sistema in modo  efficiente
          in   termini   di   costi,   come   valutato   nell'analisi
          costi-benefici di cui al presente  decreto,  tenendo  conto
          dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il
          trasporto e la distribuzione; 
                  ll)  riscaldamento  e  raffreddamento   individuali
          efficienti:  un'opzione   di   fornitura   individuale   di
          riscaldamento   e   raffreddamento   che,    rispetto    al
          teleriscaldamento e teleraffreddamento  efficienti,  riduce
          in  modo  misurabile  l'apporto  di  energia  primaria  non
          rinnovabile necessaria per rifornire un'unita'  di  energia
          erogata nell'ambito  di  una  pertinente  delimitazione  di
          sistema o richiede lo stesso apporto  di  energia  primaria
          non  rinnovabile  ma  a  costo  inferiore,  tenendo   conto
          dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il
          trasporto e la distribuzione; 
                  mm) servizio energetico: la prestazione  materiale,
          l'utilita' o il vantaggio derivante dalla  combinazione  di
          energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano
          efficacemente l'energia, che possono includere le attivita'
          di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla
          prestazione del servizio, la cui  fornitura  e'  effettuata
          sulla base di un contratto e che in circostanze normali  ha
          dimostrato  di  portare  a  miglioramenti   dell'efficienza
          energetica e a risparmi energetici primari  verificabili  e
          misurabili o stimabili; 
                  nn) sistema di contabilizzazione:  sistema  tecnico
          che  consente  la  misurazione   dell'energia   termica   o
          frigorifera  fornita  alle   singole   unita'   immobiliari
          (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o  da
          teleriscaldamento  o  teleraffreddamento,  ai  fini   della
          proporzionale  suddivisione  delle  relative  spese.   Sono
          ricompresi nei sistemi di contabilizzazione  i  dispositivi
          atti alla contabilizzazione indiretta del calore,  quali  i
          ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori; 
                  oo) sistema di gestione  dell'energia:  insieme  di
          elementi   che   interagiscono   o   sono    intercorrelati
          all'interno di un piano  che  stabilisce  un  obiettivo  di
          efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo; 
                  pp) sistema di misurazione intelligente: un sistema
          elettronico  in  grado  di  misurare  il  gas  naturale   o
          l'idrogeno  immesso  nella  rete  o  il  gas   naturale   o
          l'idrogeno consumato e il consumo di  energia  in  generale
          fornendo maggiori informazioni rispetto ad  un  dispositivo
          convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando
          una   forma   di   comunicazione   elettronica    a    fini
          d'informazione, sorveglianza e controllo; 
                  qq) sistema di  termoregolazione:  sistema  tecnico
          che  consente  all'utente  di   regolare   la   temperatura
          desiderata,  entro  i  limiti  previsti   dalla   normativa
          vigente, per ogni unita' immobiliare, zona o ambiente; 
                  qq-bis)  sotto-contatore:  contatore  dell'energia,
          con l'esclusione di quella elettrica, che e' posto a  valle
          del contatore di fornitura  di  una  pluralita'  di  unita'
          immobiliari per la misura  dei  consumi  individuali  o  di
          edifici, a loro volta formati da una pluralita'  di  unita'
          immobiliari, ed e'  atto  a  misurare  l'energia  consumata
          dalla singola unita' immobiliare o dal singolo edificio; 
                  rr) Strategia energetica nazionale (SEN): documento
          di analisi e strategia energetica approvato con  decreto  8
          marzo 2013 del Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  n.  73  del  27
          marzo 2013; 
                  ss) superficie coperta utile totale: la  superficie
          coperta di un immobile o di parte di  un  immobile  in  cui
          l'energia e' utilizzata per il  condizionamento  del  clima
          degli ambienti interni; 
                  tt)    teleriscaldamento    e    teleraffreddamento
          efficienti:     sistema     di     teleriscaldamento      o
          teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno: 
                    a) il 50 per cento di energia derivante da  fonti
          rinnovabili; 
                    b) il 50 per cento di calore di scarto; 
                    c) il 75 per cento di calore cogenerato; 
                    d) il 50 per  cento  di  una  combinazione  delle
          precedenti; 
                  uu)  tonnellata  equivalente  di  petrolio   (Tep):
          unita' di misura dell'energia pari  all'energia  rilasciata
          dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo,  il
          cui valore e' fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ; 
                  vv) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione.».