Allegato A 1. Ai fini della riparametrazione del valore della situazione economica per un nucleo familiare con composizione diversa da quello posta a base negli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 o per il quale debbano applicarsi le maggiorazioni di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, si procede come segue: a) si pone il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, come denominatore costante per ottenere la nuova scala riparametrata; b) il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti effettivi del nucleo e alle maggiorazioni previste nella Tabella medesima, e' diviso per il valore della scala di equivalenza corrispondente al numero dei componenti del nucleo base; c) il valore cosi' ottenuto, arrotondato al centesimo (arrotondamento al centesimo superiore nel caso in cui il millesimo e' uguale o superiore a 5), e' moltiplicato per il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, come rideterminato per gli anni successivi al 1999 sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo le seguenti formule: "assegno per il nucleo familiare: (valore scala eq. D.lgs 109 + eventuali maggiorazioni) /2,85* x 36.000.000 (e successive rivalutazioni ISTAT) assegno di maternita': (valore eq. D.lgs. 109 + eventuali maggiorazioni) /2,04* x 50.000.000 (e successive rivalutazioni ISTAT) (*) il valore della divisione devo essere arrotondato al centesimo d) l'assegno e' concesso, nella misura stabilita dagli articoli 65 e 66 della legge, se il valore della situazione economica del nucleo familiare, determinato secondo i criteri di cui al successivo punto 2, non e' superiore ai valore dell'indicatore della situazione economica risultante dall'operazione di cui alla lettera c). 2. Il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, da confrontare con i valori di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, come riparametrati ai sensi del precedente punto 1, e' calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Ai fini della determinazione del patrimonio del nucleo e della misura degli assegni, si osservano i seguenti criteri unificati: a) nel patrimonio immobiliare non e' calcolata l'abitazione di proprieta' nella quale risiede il nucleo familiare; b) dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare del nucleo, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia, riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a lire 50.000.000; c) l'indicatore della situazione patrimoniale (mobiliare e immobiliare) e' assunto per il venti per cento dei restanti valori patrimoniali; d) per la determinazione della misura degli assegni, si osserva la seguente procedura di calcolo: 1. assegno per il nucleo familiare: A. indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma dei valori dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali B. valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per il nucleo base C. beneficio mensile di legge per intero D. parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,85 E. somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e maggiorazioni, secondo la scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998) F. valore annuo della situazione economica di legge riparametrata = (E / D)* x B (*) valore arrotondato al centesimo il beneficio puo' essere concesso se il valore di A non e superiore al valore di F; per la sua determinazione si procede come di seguito: G. valore della situazione economica per l'attribuzione dell'assegno in misura intera = F - (26 x C) H. beneficio mensile intero: indicare il valore di C se il valore di A e' uguale o inferiore al valore di G I. beneficio mensile in misura ridotta: indicare il valore di (F-A)/26, se il valore di A e' superiore al valore di G L. 13^ mensilita': indicare il valore di H/12 x numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno, nel caso di assegno mensile concesso nella misura intera; oppure, indicare il valore di I/12 x numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno, nel caso di assegno mensile concesso in misura ridotta 2. assegno di maternita': A. indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma dei valori dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali B. valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per il nucleo base C. beneficio complessivo di legge per intero, moltiplicato per il numero figli nati (o affidati o adottati dal 1 luglio 2000) D. parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,04 E. somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e maggiorazioni, secondo la scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998) F. valore annuo della situazione economica di legge riparametrata = (E / D)* x B (*) valore arrotondato al centesimo il beneficio puo' essere concesso se il valore di A non e' superiore al valore di F; per la sua determinazione si procede come di seguito: G. trattamento previdenziale o economico di maternita' complessivo gia' spettante o percepito nel periodo di astensione obbligatoria H. beneficio complessivo da attribuire: C - G.
Note all'allegato A, comma 1: - Per il testo degli articoli 65 e 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse. - Per la tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda nelle note all'art. 17, comma 3. Note all'allegato A, comma 2: - Per il testo degli articoli 65 e 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 recante "Regolamento concernente le modalita' attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate." e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1999, n. 161. Il testo degli articoli 3 e 4 e' il seguente: "Art. 3 (Criteri di valutazione della situazione reddituale). - 1. L'indicatore della situazione reddituale e' determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare: a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attivita' indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori; b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato; c) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; d) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2, 3 e 4. 2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6: a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6; b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a); c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla societa' di gestione alla data di cui alla lettera a); d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu' prossimo; e) partecipazioni azionarie, in societa' non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in societa' non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze fmali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortarnenti, nonche' degli altri cespiti o beni patrimoniali; f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a); g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonche' contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non e' esercitabile il diritto di riscatto; h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalita' indicate alla precedente lettera e). 3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze e' assunto per la quota di spettanza. 4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 e' assunto per un importo pari alla classe di valore piu' vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso. 5. Dal valore dell'indicatore della situazione reddituale, come determinata ai sensi del comma 1, si detrae l'importo di L. 2.500.000 se il nucleo familiare risiede in un'abitazione locata. Tale detrazione e' elevata a L. 3.500.000 qualora i componenti del nucleo stesso non posseggano nel comune di residenza immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale, ovvero posseggano, nel comune di residenza, quote di immobili utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da altri.". "Art. 4 (Criteri di valutazione della situazione patrimoniale). - 1. Gli enti erogatori possono integrare l'indicatore della situazione reddituale, come definito dall'art. 3, comma 1, con la situazione patrimoniale di ciascun componente del nucleo familiare, considerando a tal fine i seguenti valori patrimoniali: a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore complessivo cosi' determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati; b) il valore del patrimonio mobiliare determinato secondo i criteri di cui all'art. 3, comini 2, 3 e 4. 2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprieta' o reali di godimento. 3. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare ed immobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a lire 50 milioni, elevata a lire 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda in una abitazione di proprieta'. 4. L'importo cosi' determinato e' moltiplicato per lo specifico coefficiente stabilito dall'ente erogatore, entro il valore massimo di 0,20. 5. Gli enti erogatori possono stabilire coefficienti di valutazione differenziati rispettivamente per la componente mobiliare ed immobiliare.". - Per il titolo del decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda nelle note alle premesse.