(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
   1. Ai fini della  riparametrazione  del  valore  della  situazione
economica per un nucleo familiare con composizione diversa da  quello
posta a base negli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 o per
il quale debbano applicarsi le maggiorazioni di cui  alla  Tabella  2
del decreto legislativo n. 109 del 1998, si procede come segue: 
 
a) si pone il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2
   del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al  numero
   dei componenti del nucleo base previsto dagli  articoli  65  e  66
   della legge n.  448  del  1998,  come  denominatore  costante  per
   ottenere la nuova scala riparametrata; 
b) il valore della scala di equivalenza di cui  alla  Tabella  2  del
   decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero  dei
   componenti effettivi del  nucleo  e  alle  maggiorazioni  previste
   nella Tabella medesima, e' diviso per il  valore  della  scala  di
   equivalenza corrispondente al numero  dei  componenti  del  nucleo
   base; 
c) il valore cosi' ottenuto, arrotondato al centesimo (arrotondamento
   al centesimo superiore nel caso in cui il millesimo  e'  uguale  o
   superiore a 5), e'  moltiplicato  per  il  valore  dell'indicatore
   della situazione economica del nucleo base previsto dagli articoli
   65 e 66 della legge n. 448 del 1998, come  rideterminato  per  gli
   anni successivi al 1999 sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al
   consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo le seguenti
   formule: 
 
"assegno per il nucleo familiare: 
(valore scala eq. D.lgs  109  +  eventuali  maggiorazioni)  /2,85*  x
36.000.000 (e successive rivalutazioni ISTAT) 
 
assegno di maternita': 
(valore eq. D.lgs. 109 + eventuali maggiorazioni) /2,04* x 50.000.000
(e successive rivalutazioni ISTAT) 
 
(*) il valore della divisione devo essere arrotondato al centesimo 
 
 
d) l'assegno e' concesso, nella misura stabilita dagli articoli 65  e
   66 della legge, se il valore della situazione economica del nucleo
   familiare, determinato secondo i  criteri  di  cui  al  successivo
   punto  2,  non  e'  superiore  ai  valore  dell'indicatore   della
   situazione  economica  risultante  dall'operazione  di  cui   alla
   lettera c). 
 
   2. Il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo
familiare, da confrontare con i valori di cui agli articoli 65  e  66
della legge  n.  448  del  1998,  come  riparametrati  ai  sensi  del
precedente punto 1, e' calcolato ai sensi degli articoli 3  e  4  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio  1999,  n.
221. Ai fini della determinazione del patrimonio del nucleo  e  della
misura degli assegni, si osservano i seguenti criteri unificati: 
 
a) nel  patrimonio  immobiliare  non  e'  calcolata  l'abitazione  di
proprieta' nella quale risiede il nucleo familiare; 
b) dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare  del
   nucleo, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia, riferita al
   patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a lire 50.000.000; 
c) l'indicatore   della   situazione   patrimoniale   (mobiliare    e
   immobiliare) e' assunto per il venti per cento dei restanti valori
   patrimoniali; 
d) per la determinazione della misura degli assegni,  si  osserva  la
seguente procedura di calcolo: 
 
1. assegno per il nucleo familiare: 
 
A. indicatore della situazione economica del nucleo familiare:  somma
   dei  valori  dell'indicatore   della   situazione   reddituale   e
   dell'indicatore  della  situazione  patrimoniale,  assunto   nella
   misura del venti per cento dei valori patrimoniali 
B. valore annuo della situazione economica prevista dalla  legge  per
il nucleo base 
C. beneficio mensile di legge per intero 
D. parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,85 
 
E.  somma  dei  parametri  correttivi  (composizione  del  nucleo   e
maggiorazioni, secondo la scala di equivalenza di cui al decreto 
 
   legislativo n. 109 del 1998) 
F. valore annuo della situazione economica di legge  riparametrata  =
(E / D)* x B 
 
(*) valore arrotondato al centesimo 
 
il beneficio puo' essere concesso se il valore di A non  e  superiore
al valore di F; 
per la sua determinazione si procede come di seguito: 
 
G. valore della situazione economica per l'attribuzione  dell'assegno
in misura intera = F - (26 x C) 
H. beneficio mensile intero: indicare il valore di C se il valore  di
A e' uguale o inferiore al valore di G 
I. beneficio  mensile  in  misura  ridotta:  indicare  il  valore  di
(F-A)/26, se il valore di A e' superiore al valore di G 
L. 13^ mensilita': indicare il valore di H/12 x numero di mesi per  i
   quali si ha diritto  all'assegno,  nel  caso  di  assegno  mensile
   concesso nella misura intera; oppure, indicare il valore di I/12 x
   numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno, nel caso  di
   assegno mensile concesso in misura ridotta 
 
2. assegno di maternita': 
 
A. indicatore della situazione economica del nucleo familiare:  somma
   dei  valori  dell'indicatore   della   situazione   reddituale   e
   dell'indicatore  della  situazione  patrimoniale,  assunto   nella
   misura del venti per cento dei valori patrimoniali 
B. valore annuo della situazione economica prevista dalla  legge  per
il nucleo base 
C. beneficio complessivo di legge per  intero,  moltiplicato  per  il
numero figli nati (o affidati o adottati dal 1 luglio 2000) 
D. parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,04 
E. somma  dei  parametri  correttivi  (composizione  del   nucleo   e
   maggiorazioni, secondo la scala di equivalenza di cui  al  decreto
   legislativo n. 109 del 1998) 
F. valore annuo della situazione economica di legge  riparametrata  =
(E / D)* x B 
 
(*) valore arrotondato al centesimo 
 
il beneficio puo' essere concesso se il valore di A non e'  superiore
al valore di F; per la sua determinazione si procede come di seguito: 
 
G. trattamento previdenziale o economico  di  maternita'  complessivo
gia' spettante o percepito nel periodo di astensione obbligatoria 
H. beneficio complessivo da attribuire: C - G. 
 
                         Note all'allegato A, comma 1:
              - Per  il  testo  degli  articoli  65 e 66 della citata
          legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.
              - Per  la  tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del
          1998, si veda nelle note all'art. 17, comma 3.
                         Note all'allegato A, comma 2:
              - Per  il  testo  degli  articoli  65 e 66 della citata
          legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          7 maggio  1999,  n. 221 recante "Regolamento concernente le
          modalita'  attuative  e  gli  ambiti  di  applicazione  dei
          criteri unificati di valutazione della situazione economica
          dei  soggetti  che  richiedono  prestazioni  agevolate." e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1999, n. 161.
          Il testo degli articoli 3 e 4 e' il seguente:
              "Art.   3  (Criteri  di  valutazione  della  situazione
          reddituale).  - 1. L'indicatore della situazione reddituale
          e'  determinato  sommando per ciascun componente del nucleo
          familiare:
                a) il   reddito  complessivo  risultante  dall'ultima
          dichiarazione  presentata ai fini delle imposte sui redditi
          delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi
          alle  attivita'  indicate  dall'art. 2135 del codice civile
          svolte,  anche  in forma associata, dai soggetti produttori
          agricoli   titolari   di   partita   IVA,   obbligati  alla
          presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso
          di    esonero    dall'obbligo    di   presentazione   della
          dichiarazione   dei   redditi   vanno   assunti  i  redditi
          imponibili    ai    fini   IRPEF   risultanti   dall'ultima
          certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
                b) i   redditi  di  lavoro  prestato  nelle  zone  di
          frontiera  e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti
          nel territorio dello Stato;
                c) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte
          anche  in  forma associata, per le quali sussiste l'obbligo
          alla  presentazione  della dichiarazione IVA; a tal fine va
          assunta  la  base imponibile determinata ai fini dell'IRAP,
          al  netto  dei  costi  del  personale  a  qualunque  titolo
          utilizzato;
                d) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie,
          determinato  applicando  il tasso di rendimento medio annuo
          dei  titoli  decennali del Tesoro al complessivo patrimonio
          mobiliare  del  nucleo familiare individuato secondo quanto
          indicato nei successivi commi 2, 3 e 4.
              2.   Ai   fini   della  determinazione  del  patrimonio
          mobiliare   devono  essere  considerate  le  componenti  di
          seguito  specificate,  possedute  alla data del 31 dicembre
          dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione
          sostitutiva di cui all'art. 6:
                a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i
          quali  va  assunto il valore del saldo contabile attivo, al
          netto  degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno
          precedente    alla    presentazione   della   dichiarazione
          sostitutiva di cui all'art. 6;
                b) titoli  di  Stato,  obbligazioni,  certificati  di
          deposito  e  credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i
          quali  va assunto il valore nominale delle consistenze alla
          data di cui alla lettera a);
                c) azioni   o  quote  di  organismi  di  investimento
          collettivo  di  risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per
          le  quali  va  assunto  il  valore  risultante  dall'ultimo
          prospetto  redatto  dalla societa' di gestione alla data di
          cui alla lettera a);
                d) partecipazioni  azionarie  in societa' italiane ed
          estere  quotate  in  mercati regolamentati, per le quali va
          assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a)
          ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu' prossimo;
                e) partecipazioni  azionarie, in societa' non quotate
          in  mercati  regolamentati e partecipazioni in societa' non
          azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione
          del   patrimonio   netto,   determinato  sulla  base  delle
          risultanze  dell'ultimo  bilancio  approvato  anteriormente
          alla  data di presentazione della dichiarazione sostitutiva
          di  cui all'art. 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo
          di  redazione  del  bilancio, determinato dalla somma delle
          rimanenze   fmali   e   dal   costo  complessivo  dei  beni
          ammortizzabili,   al   netto  dei  relativi  ammortarnenti,
          nonche' degli altri cespiti o beni patrimoniali;
                f) masse  patrimoniali, costituite da somme di denaro
          o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un
          soggetto  abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415
          del   1996,  per  le  quali  va  assunto  il  valore  delle
          consistenze  risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto,
          secondo  i  criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
          Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la borsa, dal
          gestore  del patrimonio anteriormente alla data di cui alla
          lettera a);
                g) altri  strumenti e rapporti finanziari per i quali
          va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera
          a),  nonche'  contratti di assicurazione mista sulla vita e
          di  capitalizzazione  per  i quali va assunto l'importo dei
          premi  complessivamente  versati  a  tale ultima data; sono
          esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i
          quali  alla medesima data non e' esercitabile il diritto di
          riscatto;
                h) imprese  individuali  per  le  quali va assunto il
          valore  del  patrimonio  netto,  determinato  con le stesse
          modalita' indicate alla precedente lettera e).
              3.   Per   i  rapporti  di  custodia,  amministrazione,
          deposito   e   gestione   cointestati   anche   a  soggetti
          appartenenti  a  nuclei  familiari diversi, il valore delle
          consistenze e' assunto per la quota di spettanza.
              4.  Il  modello  di  dichiarazione  sostitutiva  di cui
          all'art.  4,  comma 6,  del  decreto legislativo n. 109 del
          1998  individua  classi  di  valore  della  consistenza del


          complessivo  patrimonio  mobiliare del nucleo familiare; ai
          fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica
          equivalente  il valore del complessivo patrimonio mobiliare
          del  nucleo  familiare  di cui al comma 2 e' assunto per un
          importo  pari alla classe di valore piu' vicina per difetto
          all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.
              5.   Dal   valore   dell'indicatore   della  situazione
          reddituale,  come  determinata  ai  sensi  del  comma 1, si
          detrae  l'importo  di  L.  2.500.000 se il nucleo familiare
          risiede in un'abitazione locata. Tale detrazione e' elevata
          a  L.  3.500.000 qualora i componenti del nucleo stesso non
          posseggano  nel comune di residenza immobili adibiti ad uso
          abitativo  o residenziale, ovvero posseggano, nel comune di
          residenza,  quote  di immobili utilizzati a titolo gratuito
          esclusivamente da altri.".
              "Art.   4  (Criteri  di  valutazione  della  situazione
          patrimoniale).  -  1. Gli  enti erogatori possono integrare
          l'indicatore  della  situazione  reddituale,  come definito
          dall'art.  3,  comma  1,  con la situazione patrimoniale di
          ciascun componente del nucleo familiare, considerando a tal
          fine i seguenti valori patrimoniali:
                a) il  valore dei fabbricati e terreni edificabili ed
          agricoli,  intestati  a persone fisiche diverse da imprese,
          quale   definito  ai  fini  ICI  al  31 dicembre  dell'anno
          precedente  a  quello  di presentazione della dichiarazione
          sostitutiva   di  cui  all'art.  6,  indipendentemente  dal
          periodo  di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal
          valore  complessivo cosi' determinato si detrae l'ammontare
          dell'eventuale   debito   residuo   alla  stessa  data  del
          31 dicembre  per  mutui  contratti  per  l'acquisto di tali
          immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati;
                b) il  valore  del  patrimonio  mobiliare determinato
          secondo i criteri di cui all'art. 3, comini 2, 3 e 4.
              2.  I  valori  patrimoniali di cui alle lettere a) e b)
          del  comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari
          di diritti di proprieta' o reali di godimento.
              3.  Dalla  somma dei valori del patrimonio mobiliare ed
          immobiliare  si  detrae, fino a concorrenza, una franchigia
          pari  a  lire 50 milioni, elevata a lire 70 milioni qualora
          il   nucleo   familiare   risieda   in  una  abitazione  di
          proprieta'.
              4.  L'importo  cosi' determinato e' moltiplicato per lo
          specifico coefficiente stabilito dall'ente erogatore, entro
          il valore massimo di 0,20.
              5. Gli enti erogatori possono stabilire coefficienti di
          valutazione differenziati rispettivamente per la componente
          mobiliare ed immobiliare.".
              - Per  il  titolo  del  decreto  legislativo n. 109 del
          1998, si veda nelle note alle premesse.