(Tabella)
                               TABELLA 
                                                (articolo 5, comma 1) 
 
   1) Decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  466,  concernente
"Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire  la
capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3,  comma  162,
lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; 
   2) Legge 13 maggio 1999,  n.  133,  concernente  "Disposizioni  in
materia di perequazione, razionalizzazione  e  federalismo  fiscale":
articolo 2, commi da 8 a 13; 
   3) Decreto legislativo  23  dicembre  1999,  n.  505,  concernente
modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  466:  articolo
12; 
   4) Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente "Misure in  materia
fiscale": articolo 3, commi 1 e 2; 
   5) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente  "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2001)": articolo 6, commi 4, 5 e 24; 
   6) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente  "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2001)": articolo 9; 
   7) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente  "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2001)": articolo 145, commi 74 e 95; 
   8)  Decreto  legislativo  18  gennaio  2000,  n.  9,   concernente
"Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 463, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
466, in  materia,  rispettivamente,  di  utilizzazione  di  procedure
telematiche per la semplificazione  degli  adempimenti  tributari  in
materia di atti immobiliari e di  ulteriori  interventi  di  riordino
delle  imposte  personali  sul  reddito  al  fine  di   favorire   la
capitalizzazione delle imprese": articolo 2. 
 
          Note alla tabella:
              - Per  il  testo  dell'art.  2,  commi da 8 a 13, della
          legge  13 maggio  1999,  n.  133,  recante "Disposizioni in
          materia  di  perequazione,  razionalizzazione e federalismo
          fiscale", si rimanda alle note all'art. 5.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante "Disposizioni
          integrative    e   correttive   dei   decreto   legislativo
          2 settembre  1997,  n. 314, decreto legislativo 21 novembre
          1997, n. 461, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
          e  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, in materia
          di    redditi   di   capitale,   di   imposta   sostitutiva
          della maggiorazione  di  conguaglio  e di redditi di lavoro
          dipendente",    pubblicato    nella    Gazzetta   Ufficiale
          31 dicembre 1999, n. 306, supplemento ordinario:
              "Art. 12. - 1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997,
          n.   466,   nell'art.   6,   sono   apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                a) nel comma 1, le parole: "nei mercati regolamentati
          italiani"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nei mercati
          regolamentati dei paesi aderenti all'Unione europea ";
                b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
              "1-bis.  Le  disposizioni  del comma 1 non si applicano
          alle  societa'  i cui titoli di partecipazione sono ammessi
          alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio
          netto   superiore  a  500  miliardi  di  lire,  cosi'  come
          risultante  dal bilancio dell'esercizio precedente a quello
          di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio. .
              2. La disposizione di cui alla lettera b), si applica a
          decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  corso alla data del
          31 dicembre  1999;  la  stessa  non  ha effetto ai fini del
          calcolo   degli  acconti  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone  giuridiche  relativi al periodo d'imposta in corso
          alla  data  del  31 dicembre 1999 gia' versati alla data di
          entrata in vigore del presente decreto.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, della
          legge  21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia
          fiscale",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre
          2000, n. 276, supplemento ordinario:
              "Art.  3 (Disposizioni di semplificazione in materia di
          redditi  di impresa). - 1. All'art. 2 della legge 13 maggio
          1999,  n.  133,  concernente  la  disciplina dei redditi di
          impresa, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) nel comma 8, dopo il primo periodo, e' inserito il
          seguente:  "Tuttavia,  per  il secondo dei predetti periodi
          sono  computati anche gli importi, determinati ai sensi del
          comma  9,  degli  investimenti,  dei  conferimenti  e degli
          accantonamenti  di utili relativi al periodo precedente che
          non    hanno    rilevato    ai    fini    dell'applicazione
          dell'agevolazione in detto periodo. ;
                b) nel  comma  9,  lettera  a),  ultimo  periodo,  le
          parole:  "utilizzati  direttamente  dall'impresa  nei quali
          vengono collocati gli impianti stessi sono sostituite dalle
          seguenti:  "utilizzati  esclusivamente  dal  possessore per
          l'esercizio  dell'impresa  o,  se  in corso di costruzione,
          destinati a tale utilizzo .
                c) nel   comma   9,  lettera  a),  le  parole:  "alla
          categoria  catastale  D/1"  sono sostituite dalle seguenti:
          "alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8 ;
                d) dopo il comma 11, e' inserito il seguente:
              "11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al
          comma  8  sono  ceduti  a  terzi  o  destinati  al  consumo
          personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci
          o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
          o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo
          periodo   d'imposta   successivo   a   quello  in  cui  gli
          investimenti  sono effettuati ovvero se il patrimonio netto
          e' attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o
          all'imprenditore   entro   il   secondo  periodo  d'imposta
          successivo  a  quello in cui i conferimenti in denaro e gli
          accantonamenti  di  utili  di  cui allo stesso comma 8 sono
          eseguiti,    il   reddito   assoggettato   all'applicazione
          dell'aliquota ivi prevista e' rideterminato assumendo:
                a) l'importo   degli   investimenti   ridotto   della
          differenza  tra  il  corrispettivo  o il valore normale dei
          beni  alienati  e  i  costi  sostenuti nello stesso periodo
          d'imposta  per  l'effettuazione  di  investimenti di cui al
          comma 8;
                b) l'ammontare     dei     conferimenti    e    degli
          accantonamenti  di  utili  ridotto  della differenza tra le
          predette  attribuzioni  e  l'importo  dei  conferimenti  in
          denaro,  computati  secondo i criteri previsti dall'art. 1,
          comma  5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
          e  degli  accantonamenti  di  utili  eseguiti  nello stesso
          periodo  d'imposta.  La maggiore imposta e' liquidata nella
          dichiarazione  dei  redditi  del periodo d'imposta in cui i
          beni  sono  alienati o il patrimonio netto e' attribuito ed
          e'  versata  nel  termine  per  il versamento a saldo delle
          imposte dovute per tale periodo ;
                e) nel  comma 12, le parole: "Per i periodi d'imposta
          di  cui  al  comma 8 sono sostituite dalle seguenti: "Per i
          periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il successivo .
              2.  Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, commi da 8 a
          12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal
          comma  1  del  presente articolo, gli investimenti rilevano
          per la parte eseguita nei periodi d'imposta agevolati anche
          se  iniziati  in  periodi  precedenti e, per il secondo dei
          predetti  periodi  nonche'  ai  fini  dell'applicazione del
          regime  di  cui  al  comma  8, secondo periodo, dell'art. 2
          della  citata  legge 13 maggio 1999, n. 133, introdotto dal
          comma  1, lettera a), del presente articolo, i conferimenti
          si  computano  senza tenere conto delle disposizioni di cui
          all'art.  1,  comma  5, del decreto legislativo 18 dicembre
          1997, n. 466.
              3. - 5. (Omissis).".
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 6, commi 4, 5 e
          24;  9  e 145, commi 74 e 95, della legge 23 dicembre 2000,
          n.   388,  recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria  2001),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario:
              "Art.  6  (Disposizioni  in  materia  di tassazione del
          reddito di impresa). - 1. - 3. (Omissis).
              4.  All'art.  2,  comma  11, primo periodo, della legge
          13 maggio  1999,  n. 133, dopo le parole: "sono applicabili
          sono inserite le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e
          2000 .
              5.  Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in
          materia  di riordino delle imposte sul reddito per favorire
          la   capitalizzazione  delle  imprese,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni:
                a) all'art. 1, il comma 3, in materia di applicazione
          dell'aliquota ridotta, e' sostituito dal seguente:
              "3.  La  parte  della remunerazione ordinaria di cui al
          comma  1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato
          e'   computata   in   aumento  del  reddito  assoggettabile
          all'aliquota  ridotta  dei periodi d'imposta successivi, ma
          non oltre il quinto ;
                b) all'art.  6,  comma  1, concernente l'applicazione
          dell'aliquota  ridotta alle societa' quotate, le parole da:
          "le  aliquote  di cui ai commi " fino alla fine del periodo
          sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota di cui al comma
          1 dell'art. 1 e' ridotta al 7 per cento .
              6. - 23. (Omissis).
              24.  Al comma 8 dell'art. 2 della legge 13 maggio 1999,
          n.  133,  le  parole:  "il successivo sono sostituite dalle
          seguenti: "i due successivi .".
              "Art.  9 (Tassazione del reddito d'impresa con aliquota
          proporzionale).   -   1.   Il   reddito   d'impresa   degli
          imprenditori individuali, determinato ai sensi dell'art. 52
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  puo'  essere escluso dalla formazione del reddito
          complessivo  di  cui  all'art. 8 del medesimo testo unico e
          assoggettato  separatamente  all'imposta  sul reddito delle
          persone   fisiche   secondo   le   disposizioni  dei  commi
          successivi.
              2.  L'imposta e' commisurata al reddito di cui al comma
          1  con  l'aliquota  prevista  dall'art. 91 del citato testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  come modificato dalla
          presente  legge;  si  applicano le disposizioni dell'art. 1
          del  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n. 466, come
          modificato  dalla  presente  legge,  e dell'art. 91-bis del
          citato testo unico.
              3.  L'imposta e' versata, anche a titolo d'acconto, con
          le  modalita'  e  nei  termini  previsti  per il versamento
          dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche; i crediti
          di imposta, i versamenti in acconto e le ritenute d'acconto
          sui  proventi che concorrono a formare il reddito di cui al
          comma   1  sono  scomputati  dall'imposta  ai  sensi  degli
          articoli 92,  93  e 94 del citato testo unico delle imposte
          sui  redditi.  Si  applicano  le  disposizioni  del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
              4.  La  perdita  di  un  periodo  d'imposta puo' essere
          computata  in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi
          d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, con le regole
          stabilite  dall'art.  102  del  citato  testo  unico  delle
          imposte sui redditi.
              5.  Il regime di cui al comma 1 e' applicato su opzione
          revocabile.  L'opzione  e  la  revoca sono esercitate nella
          dichiarazione  dei  redditi e hanno effetto a decorrere dal
          periodo  d'imposta  successivo a quello cui si riferisce la
          dichiarazione.
              6.  Ai  fini  dell'accertamento  si  applica l'art. 40,
          primo  comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600.
              7.  Gli  utili  dei  periodi  d'imposta  nei  quali  e'
          applicato  il  regime  di  cui al comma 1, se prelevati dal
          patrimonio  dell'impresa,  costituiscono per l'imprenditore
          redditi  ai  sensi  dell'art.  41, comma 1, lettera e), del
          citato  testo  unico  delle  imposte sui redditi e per essi
          spetta  il credito d'imposta secondo i criteri dell'art. 14
          di detto testo unico, come modificato della presente legge;
          si  applicano  gli  articoli  105,  105-bis e 106-bis dello
          stesso  testo  unico.  A  tale fine nella dichiarazione dei
          redditi  vanno  indicati  separatamente il patrimonio netto
          formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta
          nei  quali  e'  applicato  il regime di cui al comma 1 e le
          altre componenti del patrimonio netto.
              8.  Le  somme  trasferite dal patrimonio dell'impresa a
          quello  personale  dell'imprenditore,  al netto delle somme
          versate   nello  stesso  periodo  d'imposta,  costituiscono
          prelievi   degli  utili  dell'esercizio  in  corso  e,  per
          l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo
          che  supera il patrimonio si considera prelievo degli utili
          dei   periodi   d'imposta  successivi,  da  assoggettare  a
          tassazione in tali periodi.
              9.  In  caso  di  revoca,  si considerano prelevati gli
          utili  ancora  esistenti  al  termine  dell'ultimo  periodo
          d'imposta di applicazione del regime di cui al comma 1.
              10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi
          da  7  a  9  si  applicano  al  titolare  dell'impresa e ai
          collaboratori  in  proporzione alle quote di partecipazione
          agli  utili determinate secondo le disposizioni del comma 4
          dell'art.  5  del  citato  testo  unico  delle  imposte sui
          redditi.
              11. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano, su
          opzione,  anche  alle  societa'  in  nome  collettivo  e in
          accomandita  semplice.  In  tale  caso, dette societa' sono
          considerate  soggetti  passivi  d'imposta  assimilati  alle
          societa'  di  cui  all'art.  87,  comma  1, lettera a), del
          citato  testo  unico delle imposte sui redditi e ad esse si
          applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.
              12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal
          periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio
          2001.".
              "Art. 145 (Altri interventi). - 1. - 73. (Omissis).
              74.  All'art. 11, comma 9, secondo periodo, della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449,  come  modificato dall'art. 7,
          comma  17,  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488, sono
          aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole: ", e di lire 30
          miliardi  per  ciascuno  degli anni 2002 e 2003 finalizzata
          alla fruizione del credito di imposta di cui al comma 1 per
          l'acquisto  di  beni  strumentali alle attivita' di impresa
          indicate  nel predetto comma destinati alla prevenzione del
          compimento  di atti illeciti da parte di terzi, individuati
          ai sensi del comma 1-bis del presente articolo .
              75. - 94. (Omissis).
              95.  L'applicazione  delle disposizioni di cui all'art.
          14,  comma  2,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i
          soggetti  indicati  alla  lettera f) del medesimo comma, si
          applica anche per le spese sostenute nel periodo di imposta
          in corso al 1 gennaio 2001. In questo caso la deducibilita'
          delle  spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
          ristrutturazione   ivi  indicate  e'  consentita  in  quote
          costanti  nel  periodo di imposta di sostenimento e nei tre
          successivi.
              96. - 99. (Omissis).".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  18 gennaio  2000,  n. 9, recante "Disposizioni
          integrative    e   correttive   del   decreto   legislativo
          18 dicembre 1997, n. 463, e decreto legislativo 18 dicembre
          1997, n. 466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione
          di  procedure  telematiche  per  la  semplificazione  degli
          adempimenti  tributari  in materia di atti immobiliari e di
          ulteriori  interventi  di  riordino delle imposte personali
          sul  reddito  al fine di favorire la capitalizzazione delle
          imprese",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 7 febbraio
          2000, n. 30:
              "Art.  2  (Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre
          1997,  n.  466).  -  1.  Al decreto legislativo 18 dicembre
          1997, n. 466, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) nell'art. 1:
                  1)  al  comma  1,  primo  periodo,  dopo le parole:
          "30 settembre   1996   ,  sono  inserite  le  seguenti:  ",
          incrementata  del  20  per  cento  per il periodo d'imposta
          successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, e del 40
          per cento per i periodi d'imposta successivi ;
                  2)  al  comma  4,  ultimo  periodo, dopo le parole:
          "variazione  in  aumento  ,  sono  inserite le seguenti: ",
          cosi' come incrementata ai sensi del comma 1, ;
                b) nell'art. 5:
                  1) al comma 1, le parole: "ai soggetti indicati nei
          commi  2,  3,  4  e  5  sono sostituite dalle seguenti: `ai
          soggetti  indicati  nel  comma  2 assumendo, in luogo della
          variazione in aumento del capitale investito, il patrimonio
          netto di cui all'art. 1, comma 4 ;
                  2)  al  comma  2,  secondo periodo, dopo le parole:
          "Tuttavia  detto  reddito sono inserite le seguenti: ", per
          un  importo  comunque  non  eccedente  il  limite superiore
          previsto per il primo scaglione, ;
                  3) i commi 3 e 4 sono soppressi;
                  4)  al comma 5, le parole: "di cui ai commi 1, 2, 3
          e  4  sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli
          1, 2, 3 e 4 .
              2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano a
          decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo  a quello in
          corso  al  30 settembre  1999  e  non hanno effetto ai fini
          della  determinazione  dell'imposta  da versare a titolo di
          acconto per il medesimo periodo d'imposta.
              3.  Alla  copertura  degli oneri derivanti dal presente
          articolo si   provvede   con   gli   stanziamenti  previsti
          dall'art.  2, comma 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
          e  dall'art.  6, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n.
          488.".