ARTICOLO 45 Le Parti riconoscono la necessita' di armonizzare i requisiti militari delle rispettive Forze Armate stabilendo una metodologia che migliori il coordinamento tra tutti gli enti collaborativi e definisca un processo permanente per: (a) trovare un accordo sulla definizione di un concetto comune per l'impiego delle forze e sviluppare una comune conoscenza delle relative capacita' militari; (b) preparare piani armonizzati di sviluppo delle forze e di acquisizione degli equipaggiamenti; (c) definire un profilo per gli investimenti nel settore della difesa e dell'industria; (d) definire requisiti comuni da parte degli utenti per facilitare una maggiore cooperazione nell'acquisizione degli equipaggiamenti; (e) condurre un dialogo comune con l'industria per la difesa.