ARTICOLO 46 Le Parti riconoscono la necessita' di cooperare per stabilire un piano generale a lungo termine che rifletta una visione comune delle loro future necessita' operative. Questo piano costituirebbe la struttura per una pianificazione armonizzata dell'acquisizione di equipaggiamenti e fornirebbe un orientamento per una politica armonizzata di R & T nel settore della difesa. 2. A tale scopo, le Parti intraprenderanno scambi regolari ed esaurienti di Documenti e di altre informazioni specifiche e si impegneranno in un lavoro di cooperazione che coinvolgera': (a) un dettagliato processo di sviluppo delle forze supportato da un solido principio di base che le Parti saranno pronte a sottoscrivere; (b) un'analisi dettagliata delle capacita' militari; (c) lo status della pianificazione nazionale e la priorita' dei programmi per gli equipaggiamenti ed i sistemi.