(Accordo quadro- art. 46)
                             ARTICOLO 46 
 
   Le Parti riconoscono la necessita' di cooperare per  stabilire  un
piano generale a lungo termine che rifletta una visione comune  delle
loro future  necessita'  operative.  Questo  piano  costituirebbe  la
struttura per una  pianificazione  armonizzata  dell'acquisizione  di
equipaggiamenti  e  fornirebbe  un  orientamento  per  una   politica
armonizzata di R & T nel settore della difesa. 
   2. A tale scopo, le  Parti  intraprenderanno  scambi  regolari  ed
esaurienti di Documenti e  di  altre  informazioni  specifiche  e  si
impegneranno in un lavoro di cooperazione che coinvolgera': 
(a) un dettagliato processo di sviluppo delle forze supportato da  un
    solido  principio  di  base  che  le  Parti  saranno   pronte   a
    sottoscrivere; 
(b) un'analisi dettagliata delle capacita' militari; 
(c) lo status della  pianificazione  nazionale  e  la  priorita'  dei
    programmi per gli equipaggiamenti ed i sistemi.