(Accordo quadro- art. 47)
                             ARTICOLO 47 
 
   Le Parti riconoscono la necessita' di cooperare il prima possibile
per la creazione dei requisiti, includendo le speciffche dei  sistemi
che vogliono sviluppare e/o acquistare. 
   2. A tale scopo, in ogni fase del  processo  di  acquisizione,  le
Parti intraprenderanno scambi regolari ed esaurienti di  Documenti  e
di altre specifiche informazioni e si impegneranno in  un  lavoro  di
cooperazione che trattera': 
(a) la definizione di Requisiti Operativi preliminari; 
(b) l'esecuzione di simulazioni, di studi tecnici  ed  operativi,  di
    studi di riduzione  dei  rischi  e  di  pre-fattibilita'  atti  a
    confrontare l'efficacia delle diverse soluzioni e ottimizzare  le
    loro specifiche 
(c) la  realizzazione  di  dimostratori   tecnologici   e   la   loro
    sperimentazione sul campo; 
(d) la definizione di comuni Requisiti Operativi definitivi. 
 
   3. Le Parti identificheranno i progetti che potrebbero portare  ad
un'eventuale  cooperazione   nelle   aree   di   ricerca,   sviluppo,
approvvigionamento e supporto logistico per migliorare globalmente le
capacita' militari, specialmente nel settore delle Informazioni,  del
Trasporto Strategico e del Comando e Controllo.