ARTICOLO 48 Le Parti si consulteranno al fine di armonizzare le rispettive procedure di gestione dei programmi e di acquisizione degli equipaggiamenti. 2. Le Parti individueranno i metodi ed i mezzi per assegnare l'incarico ed i fondi ad un'organizzazione con personalita' giuridica che gestisca i programmi e proceda ad una comune acquisizione degli equipaggiamenti.