(Accordo quadro- art. 48)
                             ARTICOLO 48 
 
   Le Parti si consulteranno al fine  di  armonizzare  le  rispettive
procedure  di  gestione  dei  programmi  e  di   acquisizione   degli
equipaggiamenti. 
   2. Le Parti individueranno i  metodi  ed  i  mezzi  per  assegnare
l'incarico ed i fondi ad un'organizzazione con personalita' giuridica
che gestisca i programmi e proceda ad una comune  acquisizione  degli
equipaggiamenti.