(Accordo quadro- art. 49)
                             ARTICOLO 49 
 
   Le  Parti  definiranno  ed  attueranno  i  metodi,   i   mezzi   e
l'organizzazione per intraprendere e supportare i  compiti  descritti
negli Articoli da 45  a  48  e  stabiliranno  obiettivi  e  procedure
dettagliate in un atto internazionale specifico.