(Accordo - art. 32)
                             ARTICOLO 32 
 
   1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, la Comunita' e
l'Egitto garantiranno la libera circolazione  dei  capitali  connessi
agli investimenti  diretti  effettuati  per  societa'  costituite  in
conformita' delle leggi del paese ospitante, nonche' la  liquidazione
o il rimpatrio di detti investimenti e di  tutti  gli  utili  che  ne
derivano. 
   2. Le Parti terranno coasultazioni per agevolare  la  circolazione
dei capitali tra la Comunita' e l'Egitto  e  giungere  alla  completa
liberalizzazione  dei  movimenti  di  capitali  non  appena   saranno
soddisfatte le condizioni necessarie.