Art. 61. Gli atti costitutivi che i consorzi volontari debbono trasmettere ai prefetti, a' termini e per gli effetti dell'articolo 19 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, debbono comprendere: a) i documenti comprovanti il consenso di tutti gl'interessati alla costituzione del consorzio: tale consenso deve risultare da deliberazione presa a voti unanimi dagli intervenuti ad una adunanza, convocata e presieduta da qualcuno dei maggiori interessati, e da dichiarazione scritta dei non intervenuti; b) un elenco dei proprietari o possessori dei beni compresi nel consorzio, con le indicazioni stabilite all'art. 13, n. 2, del presente regolamento; c) lo statuto consorziale. Il prefetto, assunte le informazioni che ritiene opportune, provvede alla pubblicazione di tali atti nel Bollettino degli annunzi legali della provincia. Questa pubblicazione contiene il sunto degli atti stessi e l'indicazione della sede e dello scopo del consorzio, e del modo di costituzione della sua rappresentanza; ed e' fatta a spese del consorzio. Qualsiasi ulteriore modificazione agli atti costitutivi del consorzio e' trasmessa al prefetto insieme agli atti e alle deliberazioni con cui e' stata approvata, ed e' parimente pubblicata nel Bollettino degli annunzi legali della provincia. A richiesta del consorzio, il prefetto gli rilascia una dichiarazione intesa ad attestare l'adempimento delle prescrizioni sopra indicate, tenendone nota in apposito registro. I prefetti curano la conservazione degli atti loro trasmessi dai consorzi volontari.