(Regolamento-art. 61)
 
                              Art. 61. 
 
  Gli atti costitutivi che i consorzi volontari  debbono  trasmettere
ai prefetti, a' termini e per gli effetti dell'articolo 19 del  testo
unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, debbono comprendere: 
 
    a) i documenti comprovanti il consenso  di  tutti  gl'interessati
alla costituzione del consorzio:  tale  consenso  deve  risultare  da
deliberazione presa a voti unanimi dagli intervenuti ad una adunanza,
convocata e presieduta da qualcuno dei  maggiori  interessati,  e  da
dichiarazione scritta dei non intervenuti; 
 
    b) un elenco dei proprietari o possessori dei beni  compresi  nel
consorzio, con le  indicazioni  stabilite  all'art.  13,  n.  2,  del
presente regolamento; 
 
    c) lo statuto consorziale. 
 
  Il  prefetto,  assunte  le  informazioni  che  ritiene   opportune,
provvede alla pubblicazione di tali atti nel Bollettino degli annunzi
legali della provincia. 
 
  Questa  pubblicazione  contiene  il  sunto  degli  atti  stessi   e
l'indicazione della sede e dello scopo del consorzio, e del  modo  di
costituzione della sua  rappresentanza;  ed  e'  fatta  a  spese  del
consorzio. 
 
  Qualsiasi  ulteriore  modificazione  agli  atti   costitutivi   del
consorzio  e'  trasmessa  al  prefetto  insieme  agli  atti  e   alle
deliberazioni con cui e' stata approvata, ed e' parimente  pubblicata
nel Bollettino degli annunzi legali della provincia. 
 
  A  richiesta  del  consorzio,  il   prefetto   gli   rilascia   una
dichiarazione intesa ad attestare  l'adempimento  delle  prescrizioni
sopra indicate, tenendone nota in apposito registro. 
 
  I prefetti curano la conservazione degli atti  loro  trasmessi  dai
consorzi volontari.