Art. 62. La domanda che, ai termini dell'articolo 20 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, i consorzi volontari possono presentare al prefetto per essere dichiarati obbligatori, deve avere a corredo: a) l'atto costitutivo del consorzio; b) lo statuto compilato secondo gli articoli 29 e 46 ed accettato dall'assemblea; c) una relazione sommaria sui lavori da eseguire, sulle spese e sui mezzi di farvi fronte. Fatte le pubblicazioni della domanda, l'obbligatorieta', se ne sia il caso, e' dichiarata per decreto Reale, promosso dal ministro dei lavori pubblici d'accordo con quello di agricoltura, industria e commercio, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. Quando il consorzio si propone di eseguire una bonifica a scopo igienico o che puo' ifluire su opere di bonifica di 1ยช categoria gia' compiute, in corso di esecuzione o da eseguire, deve prima sentirsi anche la Commissione permanente per le bonificazioni.