(Regolamento-art. 63)
 
                              Art. 63. 
 
  Eccetto  il  caso  di  cui  all'articolo  precedente,  i   consorzi
obbligatori s'istituiscono ad inizitiva: 
 
    a)  o  degl'interessati  che  rappresentano  la  maggioranza  per
estensione di terreno da bonificare; 
 
    b)  o  degli  interessati  che  rappresentano  la  minoranza  per
estensione di terreno da bonificare; 
 
    c) o di una Giunta municipale o di  una  Deputazione  provinciale
interessata; 
 
    d) o dello Stato. 
 
  In tuttu i casi la proposta deve essere corredata: 
 
    1° dei documenti prescritti dall'articolo 19, lett. a), b); 
 
    2° dell'elenco  dei  proprietari  direttamente  o  indirettamente
interessati; 
 
    3° della designazione di cinque proprietari, tre dei quali scelti
fra  i  direttamente  interessati   e   due   fra   gl'indirettamente
interessati, per costituire la deputazione provvisoria del consorzio.