Art. 63. Eccetto il caso di cui all'articolo precedente, i consorzi obbligatori s'istituiscono ad inizitiva: a) o degl'interessati che rappresentano la maggioranza per estensione di terreno da bonificare; b) o degli interessati che rappresentano la minoranza per estensione di terreno da bonificare; c) o di una Giunta municipale o di una Deputazione provinciale interessata; d) o dello Stato. In tuttu i casi la proposta deve essere corredata: 1° dei documenti prescritti dall'articolo 19, lett. a), b); 2° dell'elenco dei proprietari direttamente o indirettamente interessati; 3° della designazione di cinque proprietari, tre dei quali scelti fra i direttamente interessati e due fra gl'indirettamente interessati, per costituire la deputazione provvisoria del consorzio.