(Regolamento-art. 64)
 
                              Art. 64. 
 
  Il  prefetto,  pubblicata  la  proposta  coi  relativi   documenti,
promuove su di essi e sulle opposizioni i voti: 
 
    1°  del  Consiglio  della  provincia  unicamente  o  maggiormente
interessata alla bonifica, nel  caso  in  cui  alla  lettera  a)  del
precedente articolo; 
 
    2° di tutti i Consigli comunali e provinciali interessati,  negli
altri casi, osservando i termini stabiliti nell'articolo 22 del testo
unico della legge 22 marzo 1900, n. 195.