Art. 64. Il prefetto, pubblicata la proposta coi relativi documenti, promuove su di essi e sulle opposizioni i voti: 1° del Consiglio della provincia unicamente o maggiormente interessata alla bonifica, nel caso in cui alla lettera a) del precedente articolo; 2° di tutti i Consigli comunali e provinciali interessati, negli altri casi, osservando i termini stabiliti nell'articolo 22 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195.