(Regolamento-art. 65)
 
                              Art. 65. 
 
  Eccetto i casi di cui al penultimo capoverso del citato articolo 22
della legge, gli atti sono dal Prefetto trasmessi  al  Ministero  dei
lavori pubblici insieme al parere dell'ufficio del genio civile. 
 
  Il   Ministro   dei   lavori   pubblici,   d'accordo   con   quello
d'agricoltura,   industria   e   commercio   promuove,   a'   termini
dell'articolo 62, ultimo  capoverso,  il  decreto  Reale  col  quale,
statuendo definitivamente sui reclami, si provvede: 
 
    a)  alla  costituzione  del  consorzione  e  alla  nomina   della
deputazione provvisoria; 
 
    b) alla determinazione dell'aliquota di contributo  a  carico  di
provincie e comuni, a norma e nei casi dell'articolo 25 della legge. 
 
  Ai consorzi cosi' istituiti  si  applicano  le  disposizioni  degli
articoli 29, 33, 46 e 47.