Art. 65. Eccetto i casi di cui al penultimo capoverso del citato articolo 22 della legge, gli atti sono dal Prefetto trasmessi al Ministero dei lavori pubblici insieme al parere dell'ufficio del genio civile. Il Ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quello d'agricoltura, industria e commercio promuove, a' termini dell'articolo 62, ultimo capoverso, il decreto Reale col quale, statuendo definitivamente sui reclami, si provvede: a) alla costituzione del consorzione e alla nomina della deputazione provvisoria; b) alla determinazione dell'aliquota di contributo a carico di provincie e comuni, a norma e nei casi dell'articolo 25 della legge. Ai consorzi cosi' istituiti si applicano le disposizioni degli articoli 29, 33, 46 e 47.