Art. 10. (Prima parte art. 99 legge 30 marzo 1893, n. 173). Le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di citta', di villaggi e di borgate contro un corso d'acqua, sono a carico del comune col concorso dei proprietari e possessori interessati, i quali saranno riuniti a modo di Consorzio, sotto l'amministrazione del comune, e contribuiranno in proporzione del rispettivo interesse.