(Testo unico-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
         (Prima parte art. 99 legge 30 marzo 1893, n. 173). 
 
  Le opere che provvedono specialmente alla  difesa  dell'abitato  di
citta', di villaggi e di borgate contro  un  corso  d'acqua,  sono  a
carico  del  comune  col  concorso  dei  proprietari   e   possessori
interessati, i quali saranno  riuniti  a  modo  di  Consorzio,  sotto
l'amministrazione del comune, e  contribuiranno  in  proporzione  del
rispettivo interesse.