(Testo unico-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
               (Art. 19 legge 7 luglio 1902, n. 304). 
 
  Per la esecuzione tanto delle opere suaccennate, quanto  di  quelle
necessarie a difendere gli abitati  di  citta',  villaggi  e  borgate
contro le frane,  lo  Stato,  indipendentemente  dal  concorso  della
provincia, potra' accordare un sussidio in misura non maggiore di  un
terzo della spesa, quando questa sia sproporzionata  alle  forze  del
comune e dei proprietari e possessori interessati.