Art. 11. (Art. 19 legge 7 luglio 1902, n. 304). Per la esecuzione tanto delle opere suaccennate, quanto di quelle necessarie a difendere gli abitati di citta', villaggi e borgate contro le frane, lo Stato, indipendentemente dal concorso della provincia, potra' accordare un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa, quando questa sia sproporzionata alle forze del comune e dei proprietari e possessori interessati.