(Testo unico-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
               (Art. 101 legge 30 marzo 1893, n. 173). 
 
  I lavori ai fiumi e torrenti che  avessero  per  unico  oggetto  la
conservazione di un ponte o  di  una  strada  pubblica,  ordinaria  o
ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive  di  quella
Amministrazione a cui spetta  la  conservazione  del  ponte  o  della
strada. 
 
  Se essi gioveranno  anche  ai  terreni  e  altri  beni  pubblici  e
privati, i loro  proprietari  e  possidenti  dovranno  concorrere  in
ragione dell'utile che ne risentiranno. 
 
  Sono ad esclusivo carico dei  proprietari  e  possessori  frontisti
salvo ad essi il diritto di far  concorrere  gli  altri  interessati,
secondo le leggi civili, le opere di sistemazione  e  di  difesa  non
comprese nelle categorie precedenti sui corsi  d'acqua  di  qualunque
natura. 
 
  Per  la  manutenzione  di  queste  opere  e  per  la   sistemazione
dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai  fiumi  e  torrenti
con la  denominazione  di  fossati,  rivi  e  colatori  pubblici,  si
stabiliscono consorzi in conformita' del disposto del Capo II, quando
concorra l'assenso degl'interessati secondo l'art. 21.