Art. 12. (Art. 101 legge 30 marzo 1893, n. 173). I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada. Se essi gioveranno anche ai terreni e altri beni pubblici e privati, i loro proprietari e possidenti dovranno concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno. Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti salvo ad essi il diritto di far concorrere gli altri interessati, secondo le leggi civili, le opere di sistemazione e di difesa non comprese nelle categorie precedenti sui corsi d'acqua di qualunque natura. Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi in conformita' del disposto del Capo II, quando concorra l'assenso degl'interessati secondo l'art. 21.