(Testo unico-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
             (Art. 100 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  I porti e gli scali sui laghi e fiumi sono a carico dei  comuni  in
cui sono collocati, o di piu' comuni riuniti in consorzio. 
 
  I porti  e  gli  scali  lacuali,  che  soddisfino  alle  condizioni
dell'articolo 2 del testo unico 2 aprile 1885, n. 2095,  della  legge
sui porti, le  spiaggie  ed  i  fari,  saranno  parificati  ai  porti
marittimi nei modi  e  per  tutti  gli  effetti  dalla  legge  stessa
stabiliti. 
 
  I porti e gli  scali  fluviali  che  interessino  alla  navigazione
internazionale o ad una o piu' provincie, potranno essere  pareggiati
ai porti marittimi delle ultime tre classi.