Art. 13. (Art. 100 legge 20 marzo 1865, allegato F). I porti e gli scali sui laghi e fiumi sono a carico dei comuni in cui sono collocati, o di piu' comuni riuniti in consorzio. I porti e gli scali lacuali, che soddisfino alle condizioni dell'articolo 2 del testo unico 2 aprile 1885, n. 2095, della legge sui porti, le spiaggie ed i fari, saranno parificati ai porti marittimi nei modi e per tutti gli effetti dalla legge stessa stabiliti. I porti e gli scali fluviali che interessino alla navigazione internazionale o ad una o piu' provincie, potranno essere pareggiati ai porti marittimi delle ultime tre classi.