(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 39)
                              Art. 39. 
 
                             Definizione 
 
  1. I comitati locali, secondo le disposizioni  della  legge  e  del
presente  statuto  in  materia  associativa,  operano  con  autonomia
organizzativa ed amministrativa  nell'ambito  del  coordinamento  dei
comitati  provinciali,  al  cui  controllo  di  legittimita'   e   di
rispondenza agli interessi dell'associazione sono soggetti. 
  2. I compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo  locale
che puo' delegarli ad un funzionario amministrativo. 
  3. L'istituzione dei comitati  locali  e'  disposta  dal  consiglio
direttivo nazionale, su proposta del consiglio direttivo provinciale.