Art. 39. Definizione 1. I comitati locali, secondo le disposizioni della legge e del presente statuto in materia associativa, operano con autonomia organizzativa ed amministrativa nell'ambito del coordinamento dei comitati provinciali, al cui controllo di legittimita' e di rispondenza agli interessi dell'associazione sono soggetti. 2. I compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo locale che puo' delegarli ad un funzionario amministrativo. 3. L'istituzione dei comitati locali e' disposta dal consiglio direttivo nazionale, su proposta del consiglio direttivo provinciale.