(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 41)
                              Art. 41. 
 
                          Assemblea locale 
 
  1. L'assemblea e'  costituita  da  tutti  i  soci  attivi  iscritti
nell'ambito territoriale del comitato locale; si riunisce almeno  una
volta l'anno in via ordinaria e,  in  via  straordinaria,  ogni  qual
volta il consiglio direttivo locale, ovvero un terzo dei soci  attivi
ne faccia richiesta. 
  2. L'assemblea e' convocata  dal  presidente  del  comitato  locale
mediante avviso da comunicarsi almeno  dieci  giorni  prima  a  mezzo
posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa e' validamente costituita
in prima convocazione con la presenza di almeno  la  meta'  dei  soci
attivi e, in seconda  convocazione,  quale  che  sia  il  numero  dei
presenti. L'assemblea  adotta  le  proprie  decisioni  a  maggioranza
semplice dei presenti. 
  3. L'assemblea locale: 
    a) elegge il presidente del comitato locale nel proprio seno; 
    b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo locale; 
    c) elabora le  linee  generali  di  sviluppo  dell'attivita'  del
comitato locale; 
    d) elegge i delegati all'assemblea provinciale e regionale; 
    e) approva il bilancio preventivo e le  relative  variazioni,  il
conto consuntivo e  la  relazione  annuale  sulla  attivita'  svolta,
predisposti dal consiglio direttivo.