Art. 41. Assemblea locale 1. L'assemblea e' costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale; si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il consiglio direttivo locale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. 2. L'assemblea e' convocata dal presidente del comitato locale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' dei soci attivi e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti. 3. L'assemblea locale: a) elegge il presidente del comitato locale nel proprio seno; b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo locale; c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del comitato locale; d) elegge i delegati all'assemblea provinciale e regionale; e) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sulla attivita' svolta, predisposti dal consiglio direttivo.