Art. 42. Consiglio direttivo del comitato locale 1. Il consiglio direttivo e' composto da: a) il presidente locale; b) sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti; c) il vertice locale di ciascuna componente della Croce rossa italiana. Ove presenti piu' vertici locali della medesima componente, il vertice membro del consiglio direttivo di cui al presente articolo dovra' essere eletto tra di loro. 2. Il consiglio direttivo locale: a) nomina, tra i propri componenti e su proposta del presidente locale, il vice presidente; b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e indica le priorita' e gli obiettivi strategici del comitato locale, in coerenza con quanto disposto dall'assemblea dei soci; c) predispone un proprio bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea locale; d) vigila sull'andamento dell'attivita' dell'Associazione in ambito locale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale, regionale e provinciale, riferendone al comitato provinciale. 3. Il consiglio direttivo locale dura in carica quattro anni. I membri non possono essere confermati piu' di una volta consecutivamente.