(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 42)
                              Art. 42. 
 
               Consiglio direttivo del comitato locale 
 
  1. Il consiglio direttivo e' composto da: 
    a) il presidente locale; 
    b) sei membri elettivi  designati  dall'assemblea  locale  fra  i
propri componenti; 
    c) il vertice locale di ciascuna  componente  della  Croce  rossa
italiana. Ove presenti piu' vertici locali della medesima componente,
il vertice membro del consiglio direttivo di cui al presente articolo
dovra' essere eletto tra di loro. 
  2. Il consiglio direttivo locale: 
    a) nomina, tra i propri componenti e su proposta  del  presidente
locale, il vice presidente; 
    b) delibera in merito ai programmi ed ai  piani  di  attivita'  e
indica le priorita' e gli obiettivi strategici del  comitato  locale,
in coerenza con quanto disposto dall'assemblea dei soci; 
    c) predispone un proprio  bilancio  di  previsione,  le  relative
variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita'
svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea locale; 
    d)  vigila  sull'andamento  dell'attivita'  dell'Associazione  in
ambito locale, verificandone la rispondenza alle esigenze  locali  ed
alla programmazione nazionale, regionale e  provinciale,  riferendone
al comitato provinciale. 
  3. Il consiglio direttivo locale dura in  carica  quattro  anni.  I
membri  non   possono   essere   confermati   piu'   di   una   volta
consecutivamente.