Art. 44. Requisiti 1. I comitati locali sono costituiti con delibera del consiglio direttivo nazionale su proposta del consiglio direttivo provinciale, previa verifica della sussistenza dei requisiti concernenti il numero minimo dei soci, la presenza di almeno due componenti volontaristiche e adeguate risorse economiche sufficienti a garantirne lo svolgimento delle attivita'. 2. Ricorrendone le condizioni di legge, i comitati locali possono iscriversi nei registri regionali degli organismi di volontariato.