(Regolamento-art. 40)
 
                              Art. 40. 
 
  Il prestito fra biblioteche di  citta'  diverse  e'  istituito  per
giovare agli studi di carattere superiore, ed e' ristretto  ai  libri
che non sono esclusi dal prestito locale (art. 5). 
 
  L'opera si considera come prestata alla biblioteca richiedente  che
pno' darla in prestito a domicilio,  qualora  la  biblioteca  cui  il
libro appartiene non lo vieti.