(Regolamento-art. 44)
 
                              Art. 44. 
 
  I  prefetti  di   Provincia,   i   provveditori   agli   studi,   i
sopraintendenti, i direttori delle R. gallerie,  musei  e  scavi  del
Regno, i direttori dei RR. archivi di Stato e  i  capi  delle  scuole
medie (questi ultimi anche per  gl'insegnanti  da  essi  dipendenti),
debbono  sempre  dirigere  le  domande  di  prestito  ad  una   delle
biblioteche pubbliche governative locali, e per mezzo  di  essa  alle
biblioteche pubbliche governative di altre citta'. 
 
  Qualora essi risiedano in una citta'  dove  non  siano  biblioteche
pubbliche governative, possono rivolgersi direttamente alla viciniore
e per mezzo di essa anche alle nazionali centrali. 
 
  Non possono ottenere in prestito da una stessa biblioteca  piu'  di
cinque opere alla volta, ne' darne  in  prestito  piu'  di  due  alla
stessa persona. 
 
  Sono per questo servizio prescritti  i  moduli,  le  ricevute  e  i
registri del prestito locale.