(Regolamento-art. 47)
 
                              Art. 47. 
 
  Le biblioteche provinciali e comunali d'Italia aperte al  pubblico,
possono chiedere al Ministero la facolta' di ottenere, entro i limiti
del  regolamento  presente,  libri  a  prestito   dalle   biblioteche
pubbliche governative. 
 
  Questa facolta' puo' essere concessa quando l'ente a cui appartiene
la biblioteca ne faccia regolare domanda al Ministero della  pubblica
istruzione, dichiarando al tempo  stesso  di  restare  gerente  delle
opere che saranno inviate e obbligandosi di  dare  in  prestito  alle
biblioteche  governative  i  propri  libri  che  potessero  ad   esse
occorrere. Nella domanda devo essere indicato da chi sara' firmata la
richiesta dei libri che esse desiderano in prestito. 
 
  La domanda e' trasmessa al Ministero dal prefetto della  Provincia,
il quale deve accompagnarla col suo parere. 
 
  L'ammissione al prestito non dura piu' di tre anni  e  puo'  essere
sempre o rinnovata o revocata su parere del prefetto della Provincia.