Art. 47. Le biblioteche provinciali e comunali d'Italia aperte al pubblico, possono chiedere al Ministero la facolta' di ottenere, entro i limiti del regolamento presente, libri a prestito dalle biblioteche pubbliche governative. Questa facolta' puo' essere concessa quando l'ente a cui appartiene la biblioteca ne faccia regolare domanda al Ministero della pubblica istruzione, dichiarando al tempo stesso di restare gerente delle opere che saranno inviate e obbligandosi di dare in prestito alle biblioteche governative i propri libri che potessero ad esse occorrere. Nella domanda devo essere indicato da chi sara' firmata la richiesta dei libri che esse desiderano in prestito. La domanda e' trasmessa al Ministero dal prefetto della Provincia, il quale deve accompagnarla col suo parere. L'ammissione al prestito non dura piu' di tre anni e puo' essere sempre o rinnovata o revocata su parere del prefetto della Provincia.