(Regolamento-art. 49)
 
                              Art. 49. 
 
  Le biblioteche provinciali e comunali ammesse al prestito rivolgono
direttamente la loro domanda alle biblioteche  pubbliche  governative
locali o della citta' viciniore o per  mezzo  di  questa  anche  alle
biblioteche nazionali centrali. 
 
  Non possono ottenere in prestito da una stessa biblioteca  piu'  di
cinque opere alla volta. 
 
  Sono per questo servizio prescritti  i  moduli,  le  ricevute  e  i
registri del prestito delle biblioteche pubbliche governative.