Art. 10 - Specifiche tecniche per la cooperazione Il presente articolo descrive le caratteristiche del sistema per l'interscambio telematico dei dati tra il SUAP e le pubbliche amministrazioni che devono interagire con il SUAP, anche ai sensi dell'art. 3 comma 2 del regolamento. Le pubbliche amministrazioni interessate devono adottare la modalita' di cooperazione e colloquio telematico al fine di trasmettere con immediatezza al SUAP l'esito e lo stato di avanzamento del procedimento. Le comunicazioni sono inviate tramite il Sistema Pubblico di Connettivita' e Cooperazione e, nelle more della definizione dei relativi accordi di servizio, tramite PEC. - In caso di utilizzo di PEC: - la trasmissione della domanda o richiesta all'Ente e' inoltrata alla casella PEC definita dall'Amministrazione, mediante la casella di PEC del SUAP mittente; - l'esito della richiesta e' inoltrato tramite posta elettronica certificata dall'Amministrazione destinataria alla casella PEC del SUAP mittente; - ad ogni domanda trasmessa dall'utente al SUAP deve corrispondere, in funzione dei contenuti della richiesta, l'invio di un messaggio di posta certificata ad una o piu' caselle PEC definite dal sistema di cooperazione. Il contenuto del messaggio PEC avra' il seguente formato: - Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi: "<ufficio ente mittente> - <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>" - Nel corpo del messaggio i seguenti campi: "SUAP: <identificativo SUAP competente>" "Pratica: <codice pratica SUAP> " "Impresa: <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>" "Protocollo RI <identificativo protocollo della comunicazione unica>" "Protocollo Ente: <identificativo protocollo dell'ente>" "Tipo messaggio: <codice che identifica il tipo di messaggio>" - In allegato al messaggio i documenti necessari per la comunicazione ed un file "SUAPENTE.xml" con le informazioni previste nel corpo del messaggio e con formato definito nel portale nella sezione delle specifiche tecniche.