Art. 4 - Servizi informativi e modulistica del Portale Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e comma 2, del regolamento il Portale deve rendere disponibili servizi informativi per i SUAP e per gli utenti. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, il Portale deve permettere al SUAP la pubblicazione di informazioni e modulistica. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, il Portale rende disponibili, ai SUAP o a soggetti da essi individuati, appositi strumenti per la definizione e la condivisione della modulistica. 1. Sezione informazioni e modulistica Il Portale contiene una sezione "informazioni e modulistica". Tale sezione consente l'interrogazione di una banca dati suddivisa in aree per Regione e SUAP. Per ogni SUAP saranno pubblicati: - l'identificativo dello sportello SUAP (assegnato dal sistema informatico e indicato nel seguito con identificativo SUAP) - le caselle PEC messe a disposizione ai fini della gestione telematica; - la tipologia del SUAP (comunale, associato, camerale); - informazioni utili ai fini dell'attivita' del SUAP (indirizzi, responsabili, ecc). A livello regionale o di singolo SUAP, sara' disponibile l'elenco delle attivita' produttive, secondo la classificazione ATECO. Per ciascuna attivita' saranno pubblicate le seguenti informazioni: - adempimenti necessari per l'attivita'; - classificazione dell'adempimento in base alla possibilita' di immediato avvio (art 4, comma 3 punto a) del regolamento); - modulistica per le domande da presentare al SUAP; - istruzioni di compilazione; - altre informazioni. La modulistica presente nella banca dati sara' pubblicata in formato XML, e, nelle more della definizione di tale formato, in PDF/A o altro formato individuato dal gruppo tecnico. Ogni modulo XML, definito attraverso un proprio XML Schema, sara' corredato di apposita documentazione che definisca i controlli semantici minimali per consentire il controllo formale degli adempimenti prima dell'accettazione delle pratiche. 2. Caricamento e aggiornamento di informazioni e modulistica Il gruppo tecnico provvedera', qualora necessario, ad effettuare un primo caricamento degli elementi presenti nella banca dati della sezione "informazioni e modulistica" anche acquisendo le informazioni disponibili presso le associazioni imprenditoriali, gli ordini professionali e gli altri enti partecipanti ai lavori del gruppo tecnico medesimo. Ai SUAP e ai soggetti da essi delegati dovranno essere messi a disposizione accessi riservati alla banca dati della sezione "informazioni e modulistica" per il caricamento, aggiornamento e modificazione degli elementi in essa contenuti. Ai sensi dell'art. 4 comma 10 la banca dati della sezione "Informazioni e modulistica" costituisce l'elenco dei SUAP con i requisiti di cui all'art. 38, comma 3, lettere a), a-bis), e all'art. 2, comma 2 del regolamento. Il portale rende disponibile ai Comuni un sistema di verifica dei requisiti per operare secondo le modalita' previste dal regolamento. Al termine previsto dall'art. 4, comma 10 saranno pubblicati i SUAP registrati nella banca dati. Al termine del periodo previsto dall'art. 12 comma 1, lettera a) le risultanze della banca dati saranno rese disponibili al pubblico e il Portale entrera' in esercizio. La pubblicazione delle modifiche successive alla data di ingresso in esercizio sara' convalidata dal gruppo tecnico con cadenza al massimo trimestrale.