(Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati-art. 4)
Art. 4 - Servizi informativi e modulistica del Portale 
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e comma 2, del regolamento il
Portale deve rendere disponibili servizi informativi per i SUAP e per
gli utenti. 
Ai sensi dell'art. 4, comma 3, il Portale deve permettere al SUAP  la
pubblicazione di informazioni e modulistica. 
Ai sensi dell'art. 12, comma 4, il Portale rende disponibili, ai SUAP
o  a  soggetti  da  essi  individuati,  appositi  strumenti  per   la
definizione e la condivisione della modulistica. 
1. Sezione informazioni e modulistica 
Il Portale contiene una sezione "informazioni  e  modulistica".  Tale
sezione consente l'interrogazione di una banca dati suddivisa in aree
per Regione e SUAP. 
Per ogni SUAP saranno pubblicati: 
-  l'identificativo  dello  sportello  SUAP  (assegnato  dal  sistema
informatico e indicato nel seguito con identificativo SUAP) 
- le  caselle  PEC  messe  a  disposizione  ai  fini  della  gestione
telematica; 
- la tipologia del SUAP (comunale, associato, camerale); 
- informazioni utili ai  fini  dell'attivita'  del  SUAP  (indirizzi,
responsabili, ecc). 
A livello regionale o di singolo  SUAP,  sara'  disponibile  l'elenco
delle attivita' produttive, secondo  la  classificazione  ATECO.  Per
ciascuna attivita' saranno pubblicate le seguenti informazioni: 
- adempimenti necessari per l'attivita'; 
- classificazione  dell'adempimento  in  base  alla  possibilita'  di
immediato avvio (art 4, comma 3 punto a) del regolamento); 
- modulistica per le domande da presentare al SUAP; 
- istruzioni di compilazione; 
- altre informazioni. 
La modulistica presente nella banca dati sara' pubblicata in  formato
XML, e, nelle more della definizione di  tale  formato,  in  PDF/A  o
altro formato individuato dal gruppo tecnico. 
Ogni modulo XML, definito attraverso un  proprio  XML  Schema,  sara'
corredato  di  apposita  documentazione  che  definisca  i  controlli
semantici  minimali  per  consentire  il  controllo   formale   degli
adempimenti prima dell'accettazione delle pratiche. 
2. Caricamento e aggiornamento di informazioni e modulistica 
Il gruppo tecnico provvedera', qualora necessario, ad  effettuare  un
primo caricamento degli elementi  presenti  nella  banca  dati  della
sezione "informazioni e modulistica" anche acquisendo le informazioni
disponibili  presso  le  associazioni  imprenditoriali,  gli   ordini
professionali e gli altri enti  partecipanti  ai  lavori  del  gruppo
tecnico medesimo. 
Ai SUAP e ai soggetti  da  essi  delegati  dovranno  essere  messi  a
disposizione  accessi  riservati  alla  banca  dati   della   sezione
"informazioni e modulistica"  per  il  caricamento,  aggiornamento  e
modificazione degli elementi in essa contenuti. 
Ai  sensi  dell'art.  4  comma  10  la  banca  dati   della   sezione
"Informazioni e modulistica" costituisce  l'elenco  dei  SUAP  con  i
requisiti di cui all'art. 38, comma 3, lettere a), a-bis), e all'art.
2, comma 2 del regolamento. 
Il portale rende disponibile ai Comuni un  sistema  di  verifica  dei
requisiti per operare secondo le modalita' previste dal regolamento. 
Al termine previsto dall'art. 4, comma 10 saranno pubblicati  i  SUAP
registrati nella banca dati. 
Al termine del periodo previsto dall'art. 12 comma 1, lettera  a)  le
risultanze della banca dati saranno rese disponibili al pubblico e il
Portale entrera' in esercizio. 
La pubblicazione delle modifiche successive alla data di ingresso  in
esercizio sara' convalidata dal gruppo tecnico con cadenza al massimo
trimestrale.