(Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati-art. 6)
Art. 6 - Risposte telematiche di un SUAP 
Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del regolamento, il SUAP  assicura  una
risposta telematica alla pratica ricevuta secondo i termini  previsti
per i singoli procedimenti amministrativi di competenza. 
1. Ricevute telematiche 
La ricevuta di pratica SUAP, anche ai sensi dell'art. 5, comma 4, del
regolamento e' emessa in modalita' automatica dal Portale o dal  sito
istituzionale del SUAP tramite  Web  Browser,  previa  autenticazione
informatica e secondo le modalita' previste  dal  CAD,  ovvero  dalla
casella PEC del SUAP, ed e' firmata digitalmente dal responsabile del
procedimento o dal responsabile del SUAP. 
In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC  avra'  il
seguente formato: 
- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi: 
"SUAP: <identificativo SUAP mittente> - <codice  fiscale  impresa>  -
<denominazione impresa>" 
- Nel corpo del messaggio i seguenti campi: "Pratica: <codice pratica
SUAP>" 
"Protocollo <identificativo protocollo>" 
Il messaggio e' composto di allegati descritti nel seguito. 
La ricevuta e' composta da un file XML  nominato  "SUAP-ricevuta.xml"
che riporta: 
- Ufficio ricevente 
- Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia l'istanza 
- Oggetto della comunicazione 
- Estremi del dichiarante 
- Elenco dei documenti informatici allegati 
- Estremi del responsabile del procedimento 
- Estremi di protocollazione 
Il formato XML della ricevuta  di  pratica  SUAP  e'  pubblicato  nel
Portale. 
La  ricevuta  di  pratica  SUAP  e'  inoltre  completata  dalla   sua
rappresentazione a stampa in formato PDF/A o altro  formato  indicato
dal gruppo tecnico, secondo il fac-simile riportato nel Portale. Tale
documento e' il file a cui e' apposta la firma digitale. 
Nelle more del rilascio automatico  di  una  ricevuta  di  protocollo
sottoscritta dal responsabile del procedimento,  da  inviare  tramite
PEC, si riterra' valida, ai fini  della  decorrenza  dei  termini  ai
sensi dell'art. 5 commi 4 lettera b) e 6 del regolamento, la ricevuta
di avvenuta consegna rilasciata dal provider di PEC. 
2. Altre comunicazioni 
Le comunicazioni e i provvedimenti relativi  alla  pratica  SUAP,  ai
sensi dell'art. 5, comma 6, del regolamento,  sono  resi  accessibili
dal Portale o dal sito istituzionale del SUAP  tramite  Web  Browser,
previa autenticazione informatica secondo le modalita'  previste  dal
CAD, ovvero inviati dalla  casella  PEC  del  SUAP,  e  sono  firmati
digitalmente dal responsabile del procedimento o dal responsabile del
SUAP. 
In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC  avra'  il
seguente formato: 
- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi: 
"SUAP: <identificativo SUAP mittente> - <codice  fiscale  impresa>  -
<denominazione impresa>" 
- Nel corpo del messaggio i seguenti campi: "Pratica: <codice pratica
SUAP> " 
"Protocollo <identificativo protocollo>" 
La   comunicazione   e'   composta   da   un   file   XML    nominato
"SUAP-comunicazione.xml" che riporta: 
- Ufficio emittente 
- Destinatario, cioe' l'impresa che ha inviato l'istanza 
- Destinatario per conoscenza, cioe' il dichiarante 
- Oggetto della comunicazione 
- Testo della comunicazione/provvedimento 
- Estremi del responsabile del procedimento 
- Estremi di protocollazione 
Il formato XML della comunicazione e' pubblicato nel Portale. 
La comunicazione e' inoltre completata dalla sua  rappresentazione  a
stampa in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo  tecnico,
secondo il fac-simile riportato nel Portale.  Tale  documento  e'  il
file a cui e' apposta la firma digitale.