Art. 9 - SCIA contestuale alla comunicazione unica Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento e' prevista la presentazione di SCIA contestuale alla comunicazione unica. La comunicazione unica e' quindi integrata secondo quanto di seguito previsto. 1. Estenzioni al modello di comunicazione unica Il modello previsto per la comunicazione unica e' integrato con la possibilita' di allegazione dei documenti della SCIA e della indicazione del SUAP destinatario della pratica. 2. Trasmissione al SUAP La SCIA e relativi documenti allegati nella comunicazione unica sono trasmessi dall'ufficio del registro delle imprese competente via SPC o, nelle more della definizione degli accordi di servizio, alla casella PEC individuata da ciascun SUAP e pubblicata nel Portale. In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC avra' il seguente formato: - Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi: "RI: <uficio registro imprese mittente> - <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>" - Nel corpo del messaggio i seguenti campi: "SUAP: <identificativo SUAP destinatario>" "Pratica: <codice comunicazione unica>" "Impresa: <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>" "Protocollo RI <identificativo protocollo>" - In allegato il file del modulo SCIA, gli altri allegati necessari al SUAP ed un file "SUAPRI.xml" con le informazioni previste nel corpo del messaggio e con formato definito nel portale nella sezione delle specifiche tecniche.