(Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati-art. 9)
Art. 9 - SCIA contestuale alla comunicazione unica 
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del  regolamento  e'  prevista  la
presentazione di SCIA contestuale alla comunicazione unica. 
La comunicazione unica e' quindi integrata secondo quanto di  seguito
previsto. 
1. Estenzioni al modello di comunicazione unica 
Il modello previsto per la comunicazione unica e'  integrato  con  la
possibilita'  di  allegazione  dei  documenti  della  SCIA  e   della
indicazione del SUAP destinatario della pratica. 
2. Trasmissione al SUAP 
La SCIA e relativi documenti allegati nella comunicazione unica  sono
trasmessi dall'ufficio del registro delle imprese competente via  SPC
o, nelle more della  definizione  degli  accordi  di  servizio,  alla
casella PEC individuata da ciascun SUAP e pubblicata nel Portale. 
In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC  avra'  il
seguente formato: 
- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi: 
"RI: <uficio registro imprese mittente> - <codice fiscale impresa>  -
<denominazione impresa>" 
- Nel corpo del messaggio i seguenti campi: 
"SUAP: <identificativo SUAP destinatario>" 
"Pratica: <codice comunicazione unica>" 
"Impresa:  <codice  fiscale  impresa>  -   <denominazione   impresa>"
"Protocollo RI <identificativo protocollo>" 
- In allegato il file del modulo SCIA, gli altri  allegati  necessari
al SUAP ed un file "SUAPRI.xml"  con  le  informazioni  previste  nel
corpo del messaggio e con formato definito nel portale nella  sezione
delle specifiche tecniche.